Sez. 5, Sentenza n. 19237 del 16/12/2003 (Rv. 568958 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Mero rinvio al contenuto della sentenza impugnata - Ammissibilità - Esclusione - Possibilità di utilizzare parte del testo della sentenza, inserendolo nel ricorso - Sussistenza - Necessità di ripetere in forma autonoma tutte le circostanze di causa - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ed in particolare in relazione al principio dell'autosufficienza del ricorso, se da un lato questo non può limitarsi ad operare un mero rinvio a quanto contenuto nella sentenza impugnata, esso può comunque utilizzare la parte espositiva della sentenza, inserendola per esteso nel testo del ricorso proposto, senza che sia necessario ripetere in forma autonoma tutte le circostanze di causa, purché dal contesto del ricorso emergano con chiarezza i fatti rilevanti in modo tale da permettere di comprendere le censure sollevate in sede di legittimità.(Nella specie la Corte ha ritenuto ammissibile un ricorso proposto dall'Avvocatura generale dello Stato che aveva inserito nel <fatto> l'intera sentenza impugnata, incorporandola nel ricorso, costringendola - pertanto - a leggere parti di documento superflue ai fini del giudizio e a combinare la lettura di tale <esposizione in fatto> con i motivi di ricorso, al fine di una effettiva ricostruzione del <fatto>).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)