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Sez. 1, Ordinanza n. 33119 del 18/12/2025 (Rv. 676703-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Esenzione art. 67, comma 3, lett. a) l.fall. - Prestazione professionale per accordo di ristrutturazione del debito bancario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676703-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

Nell'ambito delle procedure concorsuali, le fattispecie di esenzione dalla revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l.fall. hanno carattere eccezionale, sicché ne è esclusa l'estensione al di fuori delle ipotesi ivi specificamente contemplate. (Fattispecie in cui il pagamento di prestazioni professionali relative ad un tentativo di ristrutturazione del debito bancario, compiuto prima dell'accertamento dello stato di insolvenza e la sottoposizione ad amministrazione straordinaria del solvens, è stato ritenuto non riconducibile all'esenzione rispettivamente prevista dall'art 67, comma 3, lett. a) e lett. g) l. fall.).

Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. A, Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)