Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 230 del 1997
Massime (1)
Massima n. 23395
- Sicurezza pubblica
- Espulsione immigrati extracomunitari
- Rilascio allo straniero, nelle more dell'esecuzione del provvedimento di espulsione, di documento provvisorio di identificazione
- Ordine di comparizione, secondo modalità e frequenza stabilite, dinanzi all'autorità di polizia
- Provvedimenti del questore
- Previsione di convalida (in forza del rinvio operato dall'art. 7-sexies del d.l. n. 269/1996 alla disposizione impugnata) da parte dell'autorità giudiziaria
- Intervento del difensore
- Omessa previsione
- Pretesa lesione del diritto di difesa
- Pretesa violazione del principio di inviolabilità della libertà personale
- Restituzione degli atti al giudice 'a quo' (per 'ius superveniens').
Leggi la massima
Deve essere ordinata la restituzione al giudice 'a quo' (G.I.P. presso la Pretura di Novara) degli atti del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), come sost. dall'art. 1, l. 24 febbraio 1995, n. 45, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, per un nuovo esame della rilevanza alla luce dello 'ius superveniens'. red.: S. Di Palma
Norme impugnate
- legge 9 dicembre 1996, n. 617
- d.l. 16 luglio 1996, n. 376
- art. 1 legge 24 febbraio 1995, n. 45
- d.l. 22 dicembre 1994, n. 717
- d.l. 13 settembre 1996, n. 477
- art. 6, comma 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401
- art. 7-sexies d.l. 17 maggio 1996, n. 269
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45, che ha convertito, con modificazioni, il d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Novara nel procedimento relativo a Hysi Eva, iscritta al n. 979 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice relatore Francesco Guizzi;
punto 1
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Novara, investito della richiesta avanzata dal pubblico ministero di convalida del provvedimento del questore di Novara con cui si ordinava alla sedicente cittadina albanese Hysi Eva di presentarsi ogni giorno presso la questura di Milano, al fine di acquisire i documenti necessari alla sua esatta identificazione e di procedere quindi all' allontanamento dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), in quanto richiamato dall'art. 7-sexies del d.-l. 17 maggio 1996, n. 269 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea), non convertito in legge;
che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata reca sensibili limitazioni alla libertà personale senza che all'interessato sia garantita la difesa, essendo il giudice per le indagini preliminari chiamato a esprimersi sulla convalida di un provvedimento del questore, formalmente di natura amministrativa, ma tale da incidere sulla libertà personale dell'interessato, dal momento che impone un obbligo di presentazione a un ufficio di polizia con modalità e frequenza stabilite dallo stesso questore;
che detta convalida è effettuata dal giudice per le indagini preliminari inaudita altera parte, non essendo prevista la possibilità per l'interessato di intervenire nel procedimento.
punto 2
Considerato che l'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45, risultava applicabile nel giudizio a quo in quanto richiamato dall'art. 7-sexies del d.-l. 17 maggio 1996, n. 269, non convertito in legge;
che quest'ultima disposizione non è stata più riprodotta nei successivi decreti-legge di reiterazione, 16 luglio 1996, n. 376, e 13 settembre 1996, n. 477, anch'essi non convertiti in legge;
che la legge 9 dicembre 1996, n. 617, salvaguarda gli effetti prodotti dai decreti-legge emanati, dal n. 489 del 1995 fino al n. 477 del 1996, citato, stabilendo la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti sulla base di detti decreti;
che è necessario restituire gli atti al giudice a quo affinché questi valuti se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio principale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.
Il cancelliere: Malvica
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze