Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
Testo in vigore al
Sezione 3. Altre domande
Art. 20 Disposizioni specifiche relative alle domande di aiuto
Il beneficiario che non presenti domanda nell’ambito di regimi di aiuto per superficie, bensì nell’ambito di un altro regime elencato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 o per i regimi di sostegno nell’ambito del settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, se dispone di superfici agricole, dichiara tali superfici nel modulo di domanda di aiuto in conformità all’articolo 17 del presente regolamento.
Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi.
Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell’articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Art. 21 Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali
1. Una domanda di aiuto per animale, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 15, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, o una domanda di aiuto nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 14, di detto regolamento, contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno, e in particolare:
a) l’identità del beneficiario;
b) un riferimento alla domanda unica se questa è già stata presentata;
c) il numero e la specie degli animali per i quali viene presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali;
d) se del caso, l’impegno del beneficiario a detenere gli animali di cui alla lettera c) nella propria azienda durante un periodo, determinato dagli Stati membri, e informazioni sul luogo o sui luoghi di detenzione;
e) ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l’ammissibilità al regime o alla misura di cui trattasi;
f) una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti all’aiuto e/o al sostegno in questione.
2. Ciascun detentore di animali ha il diritto di ottenere dall’autorità competente, senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l’accesso ai dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali relativi alla sua persona e ai suoi animali. Nel presentare la propria domanda di aiuto per animale o domanda di pagamento il beneficiario dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso, corregge i dati errati o completa quelli mancanti.
3. Gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 non debbano figurare nella domanda di aiuto per animale o nella domanda di pagamento se esse sono già state comunicate all’autorità competente.
4.
Gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali ai fini della domanda di aiuto per animale o della domanda di pagamento, purché tale banca dati offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto o delle misure di sostegno in questione a livello dei singoli animali.
Le procedure di cui al primo comma possono consistere in un sistema che consenta al beneficiario di chiedere l’aiuto e/o il sostegno per tutti gli animali che, a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro, siano ammissibili all’aiuto e/o al sostegno sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali.
In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che:
a) in conformità alle disposizioni applicabili al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno in questione, la data o il periodo di cui al secondo comma siano chiaramente definiti e noti al beneficiario;
b) il beneficiario sia a conoscenza del fatto che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sarà considerato alla stregua di un animale non accertato a norma dell’articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, a meno che sia disciplinato dalle norme specifiche di cui all’articolo 30, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
4 bis.
Per le specie con ciclo produttivo breve che beneficiano di un sostegno ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono, in mancanza di uno schedario computerizzato, introdurre procedure che prevedano l'utilizzazione dei dati contenuti nei certificati di macellazione o in altri documenti giustificativi ai fini della domanda di pagamento per animale. Tali dati offrono le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione della misura di sostegno in questione a livello dei singoli animali.
Le procedure di cui al primo comma possono consistere in un sistema che consenta al beneficiario di chiedere il sostegno per tutti gli animali che, a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro, siano ammissibili al sostegno sulla base dei dati contenuti nei certificati di macellazione o in altri documenti giustificativi.
In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che, in conformità alle disposizioni applicabili alla misura di sostegno in questione, la data o il periodo di cui al secondo comma siano chiaramente definiti e noti al beneficiario.
5. Gli Stati membri possono disporre che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 possano o debbano essere trasmesse tramite uno o più organismi da essi riconosciuti. Il beneficiario rimane tuttavia responsabile dei dati trasmessi.
Sezione 4. Disposizioni specifiche relative ai diritti all’aiuto
Art. 22 Assegnazione o aumento del valore di diritti all’aiuto
1.
Le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base a norma degli articoli 20 e 24, dell’articolo 30, ad eccezione del paragrafo 7, lettera e), e dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri. La data fissata non può essere successiva al 15 maggio dell’anno civile di riferimento.
Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno dell’anno civile di riferimento.
2. Gli Stati membri possono disporre che la domanda di assegnazione di diritti all’aiuto debba essere presentata contemporaneamente alla domanda di aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base.
Art. 23 Recupero di diritti all’aiuto indebitamente assegnati
1.
Qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto ai beneficiari a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, si riscontri che il numero di diritti all’aiuto assegnati era troppo elevato, il numero di diritti all’aiuto assegnati in eccedenza è riversato alla riserva nazionale o alle riserve regionali di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Se l’errore di cui al primo comma è stato compiuto dall’autorità competente o da un’altra autorità e se non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario, il valore dei rimanenti diritti all’aiuto assegnati a detto beneficiario è adeguato di conseguenza.
Se nel frattempo il beneficiario interessato dall’assegnazione di un numero troppo elevato di diritti all’aiuto ha trasferito i diritti all’aiuto ad altri beneficiari, l’obbligo di cui al primo comma incombe anche ai cessionari proporzionalmente al numero di diritti ad essi trasferiti, qualora il beneficiario destinatario dell’assegnazione iniziale non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il numero dei diritti all’aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati.
2.
Qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto ai beneficiari a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, si riscontri che i pagamenti ricevuti da un beneficiario per il 2014, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, o il valore dei diritti all’aiuto detenuti da un beneficiario alla data di presentazione della sua domanda per il 2014, di cui all’articolo 26, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento, o il valore unitario dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del medesimo regolamento, o l’aumento del valore unitario dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 30, paragrafo 10, del medesimo regolamento, o il valore totale degli aiuti ricevuti da un beneficiario per l’anno civile precedente l’attuazione del regime di pagamento di base di cui all’articolo 40, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento, siano troppo elevati, il valore di tali diritti all’aiuto basato sul riferimento errato per il beneficiario in questione è rettificato di conseguenza.
La rettifica si applica anche ai diritti all’aiuto nel frattempo trasferiti ad altri beneficiari.
Il valore della riduzione è riversato alla riserva nazionale o alle riserve regionali di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
3. Qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto ai beneficiari conformemente al regolamento (UE) n. 1307/2013, si accerti che per lo stesso beneficiario sussistono sia la situazione di cui al paragrafo 1 che quella di cui al paragrafo 2, la rettifica del valore di tutti i diritti all’aiuto di cui al paragrafo 2 è effettuata prima che i diritti all’aiuto indebitamente assegnati siano riversati alla riserva nazionale o alle riserve regionali in conformità al paragrafo 1.
4. Le rettifiche del numero e/o del valore dei diritti all’aiuto di cui al presente articolo non comportano un ricalcolo sistematico dei rimanenti diritti all’aiuto.
5.
Gli Stati membri possono decidere di non recuperare i diritti all’aiuto indebitamente assegnati qualora il valore complessivo di tali diritti all’aiuto, quale stabilito nel registro elettronico per l’identificazione e la registrazione dei diritti all’aiuto al momento delle verifiche effettuate in vista delle rettifiche di cui al presente articolo, sia pari o inferiore a 50 EUR in uno degli anni di attuazione del regime di pagamento di base a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Gli importi indebitamente versati per gli anni di domanda precedenti le rettifiche sono recuperati conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 del presente regolamento. Nel determinare tali importi indebitamente versati si tiene conto dell’impatto delle rettifiche di cui al presente articolo sul numero e, ove del caso, sul valore dei diritti all’aiuto per tutti gli anni in questione.
Titolo III. Controlli
Capo I. Disposizioni comuni
Art. 24 Principi generali
1. I controlli amministrativi e i controlli in loco di cui al presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:
a) l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l’aiuto e/o il sostegno o l’esenzione da tali obblighi sono concessi;
c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.
2. Gli Stati membri assicurano che il rispetto di tutte le condizioni applicabili stabilite dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale pertinente e nei documenti contenenti disposizioni di attuazione o nel programma di sviluppo rurale possa essere controllato in base a una serie di indicatori verificabili che essi sono tenuti a definire.
3. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.
4. L'autorità competente effettua ispezioni fisiche in campo qualora la fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari o altre prove pertinenti, incluse quelle fornite dal beneficiario su richiesta dell'autorità competente, non forniscano risultati che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, sull'ammissibilità o, se del caso, sulle dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco.
5. Il presente capo si applica a tutti i controlli effettuati in conformità al presente regolamento e fatte salve le norme specifiche di cui ai titoli IV e V. Il paragrafo 3 tuttavia non si applica tuttavia al titolo V.
Art. 25 Preavviso dei controlli in loco
I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.
Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali o agli impegni comunicati a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 5, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.
Art. 26 Tempi di esecuzione dei controlli in loco
1. Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa unionale.
2.
Ai fini delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato, i controlli in loco sono ripartiti nel corso dell’anno sulla base di un’analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura.
I controlli in loco sugli impegni comunicati a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 5, sono svolti entro termini che garantiscono un efficace controllo dell'impegno comunicato.
3.
I controlli in loco per i quali un beneficiario è stato selezionato in conformità all’articolo 34 verificano il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti a tali regimi di aiuto o misure di sostegno.
La durata dei controlli in loco è strettamente limitata al minimo necessario.
4.
Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario. Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all’articolo 40.
Qualora siano richieste visite aggiuntive per terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale dichiarati come area di interesse ecologico, il numero di tali visite aggiuntive riguarda nel 50 % dei casi lo stesso beneficiario, selezionato sulla base del rischio, e per il restante 50 % dei casi beneficiari diversi selezionati in aggiunta. I beneficiari aggiuntivi sono selezionati in modo casuale dall’insieme dei beneficiari che dispongono di terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale dichiarati come area di interesse ecologico e le visite possono essere limitate alle superfici dichiarate come terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale.
Ove siano necessarie visite aggiuntive, l’articolo 25 si applica a ciascuna di esse.
Art. 27 Comunicazione incrociata dei risultati dei controlli
Se del caso, i controlli amministrativi e in loco sull’ammissibilità tengono conto dei casi di sospetta inadempienza riportati da altri servizi, enti o organizzazioni.
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le constatazioni effettuate nell’ambito dei controlli sulla conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi dei regimi che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai criteri e alle norme di condizionalità, e/o in relazione al sostegno accordato dalle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato siano oggetto di una comunicazione incrociata all’autorità competente responsabile dell’erogazione del pagamento corrispondente. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità di certificazione pubbliche o private di cui all’articolo 38 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 comunichino alla autorità cui compete l’erogazione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente eventuali risultanze utili per la corretta erogazione di tale pagamento ai beneficiari che hanno scelto di adempiere ai propri obblighi con l’equivalenza tramite certificazione.
Qualora i controlli amministrativi o i controlli in loco relativi alle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato coprano le pratiche equivalenti di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i risultati di tali controlli sono oggetto di una comunicazione incrociata di verifica per quanto riguarda l’erogazione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente.
Capo II. Controlli amministrativi nell’ambito del sistema integrato
Art. 28 Controlli amministrativi
1. I controlli amministrativi di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1306/2013, compresi i controlli incrociati, consentono la rilevazione delle inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare per mezzo di controlli amministrativi. In particolare, i controlli garantiscono che:
a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti o alla misura di sostegno siano soddisfatti;
b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
c) la domanda di aiuto o la domanda di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l’ammissibilità;
d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.
2. Per i regimi di aiuto per animale e le misure di sostegno connesse agli animali gli Stati membri possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni, per verificare l’osservanza dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, a condizione che il servizio, l’ente o l’organizzazione in questione risponda a norme sufficienti ai fini del controllo di tale conformità.
Art. 29 Verifiche incrociate
1.
Se del caso, i controlli amministrativi comprendono verifiche incrociate:
a) sui diritti all’aiuto dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’allegato VI del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio16 e delle misure di sostegno connesse alla superficie definite all’articolo 2, secondo comma, punto 21, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;
b) sui diritti all’aiuto, onde verificarne l’esistenza e accertare l’ammissibilità all’aiuto;
c) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e/o nella domanda di pagamento e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, onde accertare l’ammissibilità delle superfici in quanto tali al regime di pagamenti diretti e/o alla misura di sviluppo rurale;
d) tra i diritti all’aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero almeno uguale di ettari ammissibili ai sensi dell’articolo 32, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
e) effettuate mediante il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, onde accertare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno ed evitare che il medesimo aiuto e/o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda;
f) tra la dichiarazione resa dal beneficiario nell’ambito della domanda unica di appartenere a un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 8, del presente regolamento e le informazioni trasmesse dall’organizzazione interprofessionale riconosciuta, onde verificare l’ammissibilità alla maggiorazione dell’aiuto prevista all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1307/2013;
g) intese a verificare almeno una volta ogni 5 anni la conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e l’elenco dei soci.
Ai fini del primo comma, lettera c), se il sistema integrato prevede moduli per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, le verifiche incrociate sono effettuate come intersezione spaziale della superficie digitalizzata dichiarata nell’ambito del sistema di identificazione delle parcelle agricole. Inoltre le verifiche incrociate sono effettuate onde evitare che la stessa superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuti.
I dati provenienti dalle domande risultate non ricevibili o dai richiedenti risultati non ammissibili al pagamento di cui all'articolo 34, paragrafo 1, non sono utilizzati ai fini di cui al primo comma, lettere a), c) ed e), del presente paragrafo.
2. Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.
3. Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto e/o domanda di pagamento presentata da due o più beneficiari che chiedono l’aiuto in virtù dello stesso regime di aiuto o della stessa misura di sostegno e se le parcelle agricole dichiarate si sovrappongono geograficamente, o se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie massima ammissibile determinata in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell’articolo 38 del presente regolamento per la parcella di riferimento, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto, a meno che il beneficiario dimostri che uno degli altri beneficiari interessati abbia sovradichiarato le proprie superfici a danno degli altri.
Capo III. Controlli in loco nell’ambito del sistema integrato
Sezione 1. Disposizioni comuni
Art. 30 Percentuale di controllo per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente
Per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (di seguito denominato «pagamento per l’inverdimento»), il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:
a) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 1307/2013. Gli Stati membri provvedono affinché il campione di controllo contenga almeno il 5 % di tutti i beneficiari che dichiarano principalmente superfici agricole che sono mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;
b) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento ridistributivo a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
c) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a norma del titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
d) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori a norma del titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
e) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo a norma del titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
f) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori a norma del titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013;
g) il 30 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa a norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
h) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento specifico per il cotone a norma del titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Art. 31 Percentuale di controllo del pagamento per l’inverdimento
1. Nel caso del pagamento per l’inverdimento, il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:
a) il 5 % di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (in appresso «le pratiche di inverdimento») e che non fanno parte delle popolazioni di controllo di cui alle lettere b) e c) (in appresso «la popolazione di controllo per l’inverdimento»); tale campione copre nel contempo almeno il 5 % di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio17 o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18 e nelle altre zone sensibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
b) il 3 %:
i) di tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 45 dello stesso regolamento;
ii) oppure, negli anni in cui l’articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 non si applica in uno Stato membro, dei beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento;
c) il 5 % di tutti i beneficiari tenuti a osservare le pratiche di inverdimento e che si avvalgono dei sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013;
d) il 5 % di tutti i beneficiari che partecipano a un’attuazione regionale a norma dell’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
e) il 5 % dell’attuazione collettiva a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
f) il 100 % delle strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti di cui all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;
g) il 100 % di tutte le parcelle soggette all'obbligo di riconversione della superficie in prato permanente a norma dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;
h) il 20 % di tutti i beneficiari che hanno l’obbligo di riconvertire superfici in prato permanente a norma dell’articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
2. I beneficiari che osservano le pratiche di inverdimento tramite pratiche equivalenti a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, o che partecipano al regime per i piccoli agricoltori in conformità all’articolo 61 dello stesso regolamento, o che applicano all’intera azienda i requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio19 per quanto riguarda l’agricoltura biologica, non fanno parte del campione di controllo e non sono presi in considerazione ai fini delle percentuali di controllo di cui al presente articolo.
3.
Se le aree di interesse ecologico non sono identificate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la percentuale di controllo di cui al paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a e), è integrata dal 5 % di tutti i beneficiari della rispettiva popolazione di controllo che devono avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola a norma degli articoli 43 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Tuttavia, il primo comma non si applica quando il sistema di gestione e di controllo garantisce che tutte le aree di interesse ecologico dichiarate sono identificate e, ove applicabile, registrate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prima del pagamento.
Art. 32 Percentuale di controllo per le misure di sviluppo rurale
1.
Il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale. Per le misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la percentuale di controllo del 5 % è raggiunta a livello di singola misura.
Tale campione di controllo rappresenta inoltre almeno il 5 % dei beneficiari dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, incluse le pratiche equivalenti di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle associazioni di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 i singoli soci possono essere considerati beneficiari ai fini del calcolo della percentuale di controllo di cui al paragrafo 1.
2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, se uno Stato membro si avvale della possibilità di introdurre la domanda collettiva, il campione per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:
a) il 5 % di tutti i collettivi che presentano una domanda collettiva; il campione riguarda, comunque, almeno il 5 % della superficie totale dichiarata nella domanda collettiva in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 3; e
b) il 5 % degli impegni comunicati in conformità all'articolo 14 bis, paragrafo 5.
3.
Per i beneficiari del sostegno pluriennale concesso a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, o dell’articolo 36, lettera a), punti iv) e v), e lettera b), punti i), iii) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, che comporti pagamenti per un periodo superiore a cinque anni, gli Stati membri possono decidere, dopo il quinto anno di pagamento, di controllare almeno il 2,5 % di tali beneficiari.
Il primo comma si applica al sostegno erogato a norma dell’articolo 28, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 dopo il quinto anno di pagamento per l’impegno di cui trattasi.
Se uno Stato membro si avvale della possibilità di introdurre la domanda collettiva, il presente paragrafo non si applica ai collettivi.
4. I beneficiari oggetto dei controlli di cui al paragrafo 3 non sono presi in considerazione ai fini del paragrafo 1.
Art. 33 Percentuale di controllo per i regimi di aiuto per animale
1.
Per i regimi di aiuto per animale il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente copre, per ciascun regime di aiuto, almeno il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per tale regime di aiuto.
La percentuale è tuttavia elevata al 10 % del rispettivo regime di aiuto se la banca dati informatizzata degli animali non offre le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione del regime di aiuto in questione.
Il campione di controllo selezionato copre almeno il 5 % di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto per regime di aiuto.
2. Se del caso, il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente copre il 10 % degli altri servizi, enti o organizzazioni che forniscono prove per la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi di cui all’articolo 28, paragrafo 2.
Art. 33 bis Tasso di controlli aggiuntivi per i controlli in loco al fine di assoggettare a un follow-up i beneficiari di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014
1.
I beneficiari che sono stati oggetto di una sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per un regime di aiuti o una misura di sostegno connessi alla superficie, in seguito a una sovradichiarazione accertata nel corso di un controllo in loco, sono sottoposti a un controllo in loco di follow-up per tale regime di aiuti o misura di sostegno per l'anno di domanda successivo.
Gli Stati membri possono decidere di escludere da detti controlli in loco i beneficiari la cui sanzione amministrativa ridotta corrisponderebbe agli importi per i quali gli Stati membri possono decidere di non procedere al recupero a norma dell’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Il controllo in loco di follow-up di cui al paragrafo 1 non è necessario nel caso in cui la sovradichiarazione accertata abbia comportato un aggiornamento delle parcelle di riferimento in questione nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 nel corso dell'anno dell'accertamento, oppure qualora i controlli tramite monitoraggio di cui all'articolo 40 bis del presente regolamento siano effettuati per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione nel corso dell'anno di domanda successivo e consentano all'autorità competente di decidere in merito all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
Art. 34 Selezione del campione di controllo
1. Le domande risultate non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione o dopo i controlli amministrativi o in loco non fanno parte della popolazione di controllo.
2.
Ai fini degli articoli 30 e 31, la selezione del campione garantisce che:
a) una percentuale compresa tra l'1 e l'1,25 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 30, lettere da a) a f) e lettera h), e all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), sia selezionata in modo casuale;
b) una percentuale compresa tra lo 0,6 e lo 0,75 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), sia selezionata in modo casuale;
c) una percentuale compresa tra il 4 e il 5 % della popolazione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera h), sia selezionata in modo casuale;
d) il restante numero di beneficiari nel campione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere da a) ad e) e lettera h), sia selezionato sulla base di un'analisi dei rischi.
e)
f)
g)
h)
i)
Ai fini dell'articolo 31 gli Stati membri garantiscono la rappresentatività del campione di controllo con riguardo alle diverse pratiche.
Gli ulteriori beneficiari da sottoporre a controlli in loco ai fini dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, sono selezionati sulla base di un'analisi dei rischi.
Se l’autorità competente decide di applicare l’opzione di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 4, o all’articolo 70 bis, paragrafo 3, l’analisi dei rischi di cui al secondo comma, lettera d), tiene conto delle risultanze emerse dai controlli tramite monitoraggio effettuati nell’anno precedente di domanda.
3.
Ai fini degli articoli 32 e 33, una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controlli in loco e, se si applica l’articolo 32, paragrafo 2 bis, il 100 % dei collettivi e una percentuale tra il 20 e il 25 % degli impegni da sottoporre a controlli in loco sono selezionati in modo casuale. Il restante numero di beneficiari e di impegni da sottoporre a controlli in loco è selezionato sulla base di un’analisi dei rischi. Se l’autorità competente decide di applicare l’opzione di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 4, o all’articolo 70 bis, paragrafo 3, l’analisi dei rischi tiene conto delle risultanze emerse dai controlli tramite monitoraggio effettuati nell’anno di domanda precedente.
Ai fini degli articoli 32 e 33, la componente casuale del campione può anche comprendere i beneficiari già selezionati in modo casuale conformemente al paragrafo 2, lettere a), b) e c), o gli ulteriori beneficiari selezionati in modo casuale conformemente all'articolo 26, paragrafo 4, secondo comma, o entrambi. Il numero di tali beneficiari nel campione di controllo non supera la loro proporzione nella popolazione di controllo.
Ai fini dell'articolo 32, gli Stati membri, in seguito all'analisi dei rischi, possono selezionare misure di sviluppo rurale specifiche che si applicano ai beneficiari.
4. Se il numero di beneficiari da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di beneficiari di cui agli articoli da 30 a 33, la percentuale dei beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.
4 bis.
Ai fini degli articoli da 30 a 33 e dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, lettera c), è possibile utilizzare lo stesso beneficiario per rispettare alcune delle percentuali minime di controllo previste, purché ciò non pregiudichi l'efficacia della selezione dei campioni basati sul rischio ivi contemplata.
Il controllo in loco riguardante i beneficiari selezionati può essere limitato al regime di aiuto o alla misura di sviluppo rurale per i quali essi sono stati selezionati se le percentuali minime di controllo degli altri regimi di aiuto o delle altre misure di sostegno per cui essi hanno presentato domanda risultano già rispettate.
5. L’efficacia dell’analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua come segue:
a) stabilendo la pertinenza di ogni fattore di rischio;
b) confrontando i risultati della differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata del campione selezionato sulla base dell'analisi dei rischi e in modo casuale; oppure confrontando i risultati della differenza tra gli animali dichiarati e gli animali determinati del campione selezionato sulla base dell'analisi dei rischi e in modo casuale;
c) tenendo conto della situazione specifica e, se del caso, dell’evoluzione della pertinenza dei fattori di rischio nello Stato membro;
d) tenendo conto della natura dell’inadempienza che determina un aumento della percentuale di controllo in conformità all’articolo 35.
6. L’autorità competente registra i motivi della selezione di ciascun beneficiario da sottoporre a un controllo in loco. L’ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell’inizio del controllo stesso.
7. Se del caso, prima del termine ultimo di cui all’articolo 13 può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Tale campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le pertinenti domande di aiuto o di pagamento.
Art. 35 Aumento della percentuale di controllo
Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell’ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l’autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell’anno successivo.
Art. 36 Riduzione della percentuale di controllo
1. Le percentuali di controllo di cui al presente capo possono essere ridotte soltanto in relazione ai regimi di aiuto o alle misure di sostegno contemplati dal presente articolo.
2.
In deroga all’articolo 30, lettere a), b) e f), gli Stati membri possono decidere, per quanto riguarda il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo e il regime per i piccoli agricoltori, di ridurre al 3 % il livello minimo dei controlli in loco da effettuare annualmente per ciascun regime.
Il primo comma si applica solo se è posto in essere, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, un sistema di intersezione spaziale di tutte le domande di aiuto con il sistema di identificazione delle parcelle agricole per tutti i beneficiari.
Per l'anno di domanda 2015 il tasso di errore riscontrato nel campione casuale verificato durante i controlli in loco non può superare il 2 % dei due esercizi finanziari precedenti. Il tasso di errore è certificato dallo Stato membro in conformità alla metodologia consolidata, elaborata a livello dell'Unione.
Per l'anno di domanda 2016 il tasso di errore riscontrato nel campione casuale verificato durante i controlli in loco non può superare il 2 % dell'esercizio finanziario precedente. Il tasso di errore è certificato dallo Stato membro in conformità alla nuova metodologia elaborata a livello dell'Unione tenendo conto dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione20.
3.
In deroga all’articolo 30, lettere a), b) e f), gli Stati membri possono decidere, per quanto riguarda il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo e il regime per i piccoli agricoltori, di ridurre il campione di controllo al campione selezionato in conformità all’articolo 34, paragrafo 2, primo comma, lettera a), se sono svolti controlli basati sulle ortoimmagini utilizzate per l’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Il primo comma si applica solo se gli Stati membri aggiornano sistematicamente il sistema di identificazione delle parcelle agricole e, entro un triennio al massimo, sottopongono a controllo tutti i beneficiari situati nell’intera zona compresa nel sistema, coprendo almeno il 25 % all’anno degli ettari ammissibili registrati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole. Tuttavia, tale percentuale di copertura minima annuale non si applica agli Stati membri con meno di 150000 ettari ammissibili registrati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole.
Prima di applicare il primo comma gli Stati membri sono tenuti ad aver completato l’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole interessate nel triennio precedente.
Le ortoimmagini utilizzate per l’aggiornamento non possono avere più di 15 mesi alla data del loro utilizzo ai fini dell’aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole.
La qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, valutata a norma dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 nei due anni che precedono l’applicazione del primo comma, è sufficiente per garantire la verifica effettiva delle condizioni di concessione dell’aiuto.
La decisione di cui al primo comma può essere adottata a livello nazionale o regionale. Ai fini del presente comma, una regione comprende l’intera superficie interessata da uno o più sistemi autonomi di identificazione delle parcelle agricole.
Il paragrafo 2, terzo e quarto comma, si applica mutatis mutandis.
4.
In deroga all’articolo 32, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di ridurre il livello minimo dei controlli in loco svolti ogni anno civile al 3 % dei beneficiari che hanno presentato domanda per le misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato.
Tuttavia, il primo comma non si applica ai beneficiari che includono le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e ai collettivi e agli impegni selezionati in conformità all'articolo 32, paragrafo 2 bis.
5. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano solo se sono soddisfatte le condizioni generali per la riduzione del livello minimo dei controlli in loco di cui all'articolo 41 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. Se una qualsiasi di tali condizioni o le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo non sono più soddisfatte, lo Stato membro revoca immediatamente la decisione di ridurre il livello minimo dei controlli in loco e applica il livello minimo dei controlli in loco previsto all’articolo 30, lettere a), b) e f), e/o all’articolo 32 a decorrere dall’anno di domanda successivo per i regimi di aiuto o le misure di sostegno in questione.
6.
In deroga all’articolo 30, lettera g), quando uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva per la coltivazione della canapa, il livello minimo dei controlli in loco può essere ridotto al 20 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa di cui all’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
In tal caso lo Stato membro comunica alla Commissione le modalità di applicazione e le condizioni relative al sistema di autorizzazione preventiva nell’anno che precede l’applicazione della percentuale di controllo ridotta. Qualsiasi modifica di dette modalità di applicazione o condizioni è comunicata alla Commissione senza indebito ritardo.
Sezione 2. Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie
Art. 37 Elementi dei controlli in loco
1.
I controlli in loco vertono sull’insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell’ambito dei regimi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o per le quali è stato chiesto un sostegno a titolo delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell’ambito del sistema integrato.
Per quanto riguarda il controllo delle misure di sviluppo rurale di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i controlli in loco riguardano anche tutte le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno.
Sulla base dei risultati dei controlli l’autorità competente valuta, considerato l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se sia necessario un aggiornamento delle corrispondenti parcelle di riferimento.
2.
I controlli in loco vertono sulla misurazione della superficie e sulla verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla superficie dichiarata dal beneficiario nell’ambito dei regimi di aiuti e/o delle misure di sostegno di cui al paragrafo 1.
Per i beneficiari che presentano domanda di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi elencati all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, il controllo in loco comprende anche la verifica dell’attività minima svolta su tali superfici di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
3.
I controlli in loco relativi alle pratiche di inverdimento vertono su tutti gli obblighi che devono essere rispettati dal beneficiario. Se del caso, rientra nei controlli in loco la conformità con i limiti massimi di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda l’esenzione dalle pratiche. Il presente comma si applica anche ai controlli in loco svolti con riguardo ai sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Se il controllo in loco riguarda un’attuazione regionale a norma dell’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, fanno parte del controllo anche la misurazione della superficie e la verifica degli obblighi imposti dallo Stato membro ai beneficiari o gruppi di beneficiari.
Se il controllo in loco riguarda un’attuazione collettiva a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, esso comprende:
a) la verifica dei criteri che le aziende devono rispettare per essere considerate nelle immediate vicinanze, stabiliti all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;
b) la misurazione della superficie e la verifica dei criteri in base ai quali le aree di interesse ecologico sono considerate adiacenti;
c) se del caso, gli obblighi supplementari imposti dallo Stato membro ai beneficiari o gruppi di beneficiari;
d) gli obblighi individuali di inverdimento che devono essere rispettati dal beneficiario che partecipa all’attuazione collettiva.
4.
Per i collettivi selezionati in conformità all'articolo 32, paragrafo 2 bis), lettera a), i controlli in loco riguardano la misurazione della superficie, la verifica dei criteri di ammissibilità e gli altri obblighi della superficie dichiarata nella domanda collettiva.
Per gli impegni selezionati in conformità all'articolo 32, paragrafo 2 bis), lettera b), il controllo in loco riguarda la verifica degli impegni comunicati.
Art. 38 Misurazione della superficie
1. La misurazione della superficie effettiva della parcella agricola nell’ambito di un controllo in loco può limitarsi a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali sono state presentate una domanda di aiuto e/o una domanda di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie o delle misure di sviluppo rurale connesse alla superficie. Se il controllo del suddetto campione rivela un’inadempienza, si procede alla misurazione di tutte le parcelle agricole oppure all’estrapolazione di conclusioni dal campione.
2. La misurazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella prevista dalle pertinenti norme tecniche elaborate a livello unionale.
3. Ove possibile, l’autorità competente può avvalersi delle tecniche di telerilevamento in conformità all’articolo 40 e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare (GNSS).
4.
Per tutte le misurazioni di superfici eseguite utilizzando GNSS e/o ortoimmagini è definito un solo valore di tolleranza «cuscinetto». A tale scopo gli strumenti di misurazione utilizzati sono validati per almeno una classe di convalida di tolleranza «cuscinetto» inferiore al valore unico. Tuttavia, il valore unico di tolleranza non può superare 1,25 m.
In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può superare 1,0 ettari.
Tuttavia, per le misure di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda la superficie forestale, gli Stati membri possono definire tolleranze idonee che non superano in nessun caso il doppio della tolleranza di cui al primo comma del presente paragrafo.
5. La superficie totale di una parcella agricola può essere presa in considerazione nella misurazione purché sia pienamente ammissibile. Negli altri casi si considera la superficie netta ammissibile. A tal fine si può applicare, se del caso, il sistema proporzionale di cui all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
6. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture per la diversificazione delle colture di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013, è presa in considerazione per la misurazione la superficie effettivamente investita a una determinata coltura in conformità all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. Sulle superfici in cui si pratica la policoltura è presa in considerazione la superficie totale coperta con la policoltura in conformità all’articolo 40, paragrafo 3, primo e secondo comma, dello stesso regolamento, o coltivata a colture miste a norma dell’articolo 40, paragrafo 3, terzo comma, dello stesso regolamento.
7. Ove l’ articolo 17 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 possa portare a una divisione artificiale della superficie di parcelle agricole adiacenti, aventi una tipologia di copertura omogenea del terreno, in parcelle agricole distinte, si procede a una misurazione unica combinata di tutta la superficie occupata dalle parcelle agricole adiacenti con una tipologia di copertura omogenea del terreno.
8. Ove appropriato, sono effettuate misurazioni distinte sulla parcella agricola ai fini del regime del pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e su una parcella agricola parzialmente coincidente e diversa dal punto di vista spaziale, ai fini degli altri regimi di aiuto per superficie e/o delle misure di sviluppo rurale, se del caso.
9. Se la superficie ammissibile, misurata conformemente ai paragrafi da 1 a 8 è diversa dalla superficie stabilita come base per il calcolo dell’aiuto o del sostegno per cui vigono controlli tramite monitoraggio in conformità dell’articolo 40 bis, prevale la superficie misurata a norma dei paragrafi da 1 a 8 del presente articolo.
10. Nel caso specifico delle parcelle agricole di prati permanenti o pascoli permanenti usati in comune da più beneficiari, la misurazione reale può essere sostituita da controlli basati sulle ortoimmagini impiegate per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che tali controlli siano effettuati su tutte le parcelle entro un periodo massimo di tre anni e l’autorità competente sia in grado di dimostrare l’esistenza di procedure operative efficaci conformi alle disposizioni dell’articolo 7 del presente regolamento ed esegua i recuperi in modo adeguato.
Art. 39 Verifica delle condizioni di ammissibilità
1. La verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle parcelle agricole nell’ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per le quali sono state presentate una domanda di aiuto e/o una domanda di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie o delle misure di sviluppo rurale connesse alla superficie. Tuttavia, per le misure di sviluppo rurale, se alcuni criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi connessi alle parcelle agricole non possono essere adeguatamente controllati limitando i controlli a un campione casuale in conformità al primo comma, si seleziona un campione supplementare basato sul rischio che consenta di verificare tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi. Se il campione casuale o il campione basato sul rischio rivela la presenza di inadempienze, tutte le parcelle agricole sono sottoposte alla verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi o sono estrapolate conclusioni dal campione. L’ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato, comprese le prove fornite dal beneficiario su richiesta dell’autorità competente. Tale verifica comprende anche, se del caso, una verifica della coltura. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.
2. Per i prati permanenti pascolabili che rientrano nell’ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, il coefficiente di riduzione di cui all’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 può essere applicato, se del caso, per la superficie ammissibile misurata in conformità all’articolo 38 del presente regolamento. In caso di uso in comune di una superficie, le autorità competenti procedono alla ripartizione della medesima fra i singoli beneficiari proporzionalmente al loro uso di tale superficie o al loro diritto di usarla.
3. Gli elementi caratteristici del paesaggio dichiarati dai beneficiari come area di interesse ecologico che non sono compresi nella superficie ammissibile a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 sono verificati sulla base degli stessi principi applicabili alla superficie ammissibile.
4. Nel caso specifico delle parcelle agricole di prati permanenti o pascoli permanenti usati in comune da più beneficiari, la verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi può essere sostituita da controlli basati sulle ortoimmagini impiegate per aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che tali controlli siano effettuati su tutte le parcelle entro un periodo massimo di tre anni e l’autorità competente sia in grado di dimostrare l’esistenza di procedure operative efficaci conformi alle disposizioni dell’articolo 7 del presente regolamento ed esegua i recuperi in modo adeguato.