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Sez. 2, Sentenza n. 3225 del 20/03/1995 (Rv. 491271 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - RATIFICA DELL'INTERESSATO | Atti soggetti a forma solenne - Ammissibilità della "negotiorum gestio" - Mancanza di taluno dei requisiti di essa - Effetti - Ratifica dell'interessato - Necessità - Forma.
Stato
decisa il 1995-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491271-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - GESTIONE DI AFFARI - RATIFICA DELL'INTERESSATO

È ammissibile la "negotiorum gestio" anche nell'ambito degli atti in cui la forma solenne costituisca elemento concorrente della formazione della fattispecie negoziale, posto che l'immediata imputazione degli effetti dell'attività gestoria nella sfera del "dominus" trova il suo fondamento nella legge e non in un atto negoziale, solo rispetto al quale può trovare applicazione la norma di cui all'art. 1392 cod. civ.; peraltro quando manchi taluno dei requisiti della gestione d'affari, gli effetti di questa sono subordinati alla ratifica dell'interessato, che deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, ai sensi dell'art. 1350 cod.civ., se concorre a determinare trasferimenti, costituzioni o modificazioni di diritti reali immobiliari; in tal caso, non avendo la gestione carattere rappresentativo, essa esaurisce i suoi effetti tra gestore e "dominus", onde il terzo che faccia valere diritti nascenti dall'attività del gestore non può rivolgersi al "dominus".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2028, Cod. Civ. art. 2032, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)