Sez. 1, Sentenza n. 1185 del 11/07/1969 Ud. (dep. 31/10/1969) Rv. 113151 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO -CRITERIO DISTINTIVO - CARATTERI DELL'ACCORDO CRIMINOSO.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO -CRITERIO DISTINTIVO - CARATTERI DELL'ACCORDO CRIMINOSO.*
L'elemento distintivo fra il delitto previsto dall'art 416 cod pen (associazione per delinquere) e il concorso di persone nel reato (art 110 cod pen) consiste essenzialmente nel carattere dell'accordo criminoso che, nel concorso di persone nel reato, avviene in via meramente occasionale ed accidentale ed e diretto al compimento di uno o piu reati determinati, commessi i quali si esaurisce, cessando dal costituire ulteriormente pericolo o motivo di allarme sociale mentre nell'associazione e diretto all'attuazione di un piu vasto disegno criminoso, da parte di tre o piu persone, per la consumazione di una serie indeterminata di delitti, anche della stessa specie, con una organizzazione, sia pure rudimentale, in cui gli associati, legati dall'unita del fine sociale e da comunanza d'interessi, rappresentino, per il solo fatto dell'esistenza della associazione, un pericolo per l'ordine pubblico. (Conf 106113, anno 1967, ed ivi citate V 111451, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)