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Sez. 1, Sentenza n. 730 del 24/09/1987 Ud. (dep. 20/01/1988) Rv. 177445 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - LEGITTIMA DIFESA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1987-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177445-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - RISSA - LEGITTIMA DIFESA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE.*

Normalmente nel reato di rissa e nei reati commessi nel corso di una rissa non è applicabile la legittima difesa, in quanto i corrissanti sono animati dall'intento di reciprocamente offendersi, ed inoltre accettano volontariamente la situazione di pericolo, sicché la difesa non può dirsi necessitata. Solo eccezionalmente può essere applicata l'esimente, qualora, sussistendo gli altri requisiti richiesti dalla legge, risulti una reazione assolutamente imprevedibile e del tutto sproporzionata, ossia una offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova ed autonoma. (Conf mass n 163223).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 588 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)