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Sez. 2, Sentenza n. 4310 del 17/10/1995 Cc. (dep. 04/01/1996) Rv. 203689 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Associazione di stampo mafioso - Associazione armata - Reato autonomo rispetto al reato base - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203689-01

Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere

Il reato di associazione per delinquere armata non costituisce delitto autonomo rispetto a quello di associazione mafiosa di cui al terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen.: come risulta infatti dal successivo quinto comma, la fattispecie incriminatrice di associazione armata si distingue dal reato base esclusivamente per l'elemento accessorio ed accidentale della disponibilità, da parte degli associati, di armi e materie esplodenti per il conseguimento dei fini del sodalizio criminoso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)