Sez. 4, Sentenza n. 1722 del 15/06/1984 Ud. (dep. 20/02/1985) Rv. 167992 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - MANDATO DIFENSIONALE - PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE - DIFFERENZA.*
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - MANDATO DIFENSIONALE - PROCURA SPECIALE AD IMPUGNARE - DIFFERENZA.*
La procura speciale ad impugnare, atto di carattere negoziale che può essere conferito dalla parte ad un qualsiasi soggetto capace di agire, non può essere confuso con il mandato professionale conferito dalle parti ai loro difensori. La differenza fra i due Atti, indipendentemente da ogni altro rilievo, è resa palese dalla norma dell'art. 134 cod. proc. pen. che, disciplinando la nomina del difensore, dispone che la relativa dichiarazione deve essere resa dall'interessato personalmente o per mezzo di procuratore speciale) e dal convenuto dell'art. 192 cod. proc. pen. (che, in tema di impugnazioni, distingue l'ipotesi di gravame proposto dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore speciale dall'ipotesi di gravame del difensore). (Conf mass n 164094 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 126, Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 136, Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)