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Sez. 3, Sentenza n. 14393 del 21/12/1999 (Rv. 532435 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Rimessione in termini per il contumace - Onere della prova - Contenuto e riparto.
Stato
decisa il 1999-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532435-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Il contumace il quale chieda di essere rimesso in termini per impugnare, ai sensi dell'art. 327 cod.proc.civ., ha l'onere di provare sia la nullità della notificazione, sia che tale nullità gli abbia impedito di avere conoscenza del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)