Sez. 3, Sentenza n. 601 del 01/10/1996 Ud. (dep. 29/01/1997) Rv. 206817 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI | Nuovo testo dell'art. 727 cod.pen. - Diverse ipotesi previste dal primo comma - Distinzione dell'incrudelimento verso animali dalla sottoposizione degli animali a strazi o sevizie e dalla loro detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura - Contestazione di una di queste ultime due ipotesi e condanna invece per incrudelimento verso animali - Condanna per fatto diverso - Illegittimità ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen. - Sussistenza.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI
Le diverse ipotesi previste dal primo comma del nuovo testo dell'art. 727 cod. pen.(maltrattamento di animali) sono ipotesi distinte ed autonome, che prevedono condotte e comportamenti diversi e che vanno quindi specificamente contestate all'imputato. In particolare, l'ipotesi dell'incrudelimento verso animali è ben distinta, sia per l'elemento oggettivo che per quello soggettivo, dall'ipotesi della sottoposizione degli animali a strazi o sevizie incompatibili con la loro natura. Pertanto, qualora venga contestata una di queste ultime due ipotesi e poi l'imputato venga condannato per quella di incrudelimento verso animali, si tratta non già di una semplice diversa qualificazione giuridica del fatto, bensì della condanna per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto di difesa dell'imputato, e che deve considerarsi illegittima, ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per violazione del principio di correlazione tra l'accusa contestata e la decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 727 CORTE COST., Legge 22/11/1993 num. 473, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)