Sez. 5, Sentenza n. 13299 del 13/02/2025 Ud. (dep. 07/04/2025) Rv. 287908-01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Condotta di dissipazione - Individuazione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta di dissipazione consiste nell'impiego dei beni sociali in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue non con l'oggetto sociale astrattamente inteso, bensì rispetto alle effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo sia alle sue dimensioni e complessità , sia alla concreta attività svolta, sia alle specifiche condizioni economiche e imprenditoriali sussistenti.
Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1, Cod. Civ. art. 2328 com. 2 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)