Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Testo in vigore al
Art. 5 Obbligo di esibizione di documenti
1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli precedenti i titolari delle autorizzazioni, nonche' i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanita' ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, allo impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 6 Opposizione alle ispezioni - Sanzioni
1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 4 e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila o con l'arresto sino ad un anno.
2. Alla stessa pena soggiace chi indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 5 della presente legge.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 APRILE 1981 N. 121
Art. 8 Comitato tecnico interministeriale - Attribuzioni
1. Presso il Ministero della sanita' e' istituito un comitato tecnico interministeriale per assicurare attraverso pareri periodici il costante aggiornamento e perfezionamento nelle materie previste dalla presente legge.
2. In particolare il comitato deve:
1) esaminare le statistiche provinciali e regionali, con facolta' di richiedere supplementi di informazioni, allo scopo di redigere le statistiche nazionali;
2) esprimere il parere motivato in ordine alle autorizzazioni previste dalla presente legge per la produzione, l'impiego e il commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
3) esprimere ogni anno il parere motivato in ordine alla concessione di licenze di importazione e di esportazione di materie prime per la produzione e l'impiego degli stupefacenti e sostanze psicotrope;
4) esaminare le statistiche annuali sia nazionali che regionali e, previo accertamento del grado di diffusione della tossicodipendenza e di ogni altro aspetto del fenomeno, comunicare, entro il primo quadrimestre di ogni anno, al Ministro per la sanita', un rapporto sull'andamento del fenomeno stesso, sui sistemi di prevenzione, cura e riabilitazione in atto nelle regioni, sulle carenze riscontrate e su ogni opportuno intervento conseguente;
5) proporre l'adozione di ogni opportuna misura di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, indicandone il carattere di eventuale urgenza;
6) proporre programmi e mezzi per gli studi e le ricerche, previsti dal n. 6) del quarto comma dell'articolo 1;
7) esprimere il parere motivato sulle materie previste dai numeri 2) e 3) del quarto comma dell'articolo 1, sentito l'Istituto superiore di sanita';
8) proporre, sentito l'Istituto superiore di sanita', l'adozione di ogni modifica e aggiunta negli elenchi dei farmaci dalla legge sottoposti al controllo;
9) proporre con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanita' e delle altre amministrazioni interessate l'organizzazione di corsi di studio per la formazione del personale specializzato necessario per le attivita' di prevenzione delle tossicodipendenze e della cura e recupero sociale delle persone dedite all'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope e per le indagini e la repressione dei fatti illeciti previsti dalla presente legge;
10) proporre i provvedimenti utili per assicurare la migliore applicazione della presente legge anche ai fini della vigilanza di cui all'articolo 4 e dare il parere motivato su tutte le questioni che siano sottoposte al suo esame.
Art. 9 Composizione del comitato tecnico interministeriale
1. Il comitato interministeriale, di cui al precedente articolo, e' presieduto dal Ministro per la sanita' o da un Sottosegretario, da lui delegato, ed e' composto da:
1) tre rappresentanti del Ministero della sanita', tra cui un farmacologo ed un clinico esperti di neuropsicofarmacologia e di farmacodipendenza;
2) un rappresentante del Consiglio superiore di sanita' designato dal Presidente fra i membri dello stesso Consiglio;
3) il direttore dell'Istituto superiore di sanita' o un capo laboratorio esperto nella specifica materia, da lui designato;
4) il direttore dell'ufficio centrale per gli stupefacenti o un funzionario da lui designato;
5) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
6) due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui un funzionario del centro di coordinamento per le operazioni di polizia criminale e un funzionario avente specifica competenza in materia di traffico internazionale di stupefacenti;
7) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal comando generale;
8) un magistrato presso il tribunale per i minorenni designato dal Consiglio superiore della magistratura;
9) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
10) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui un ufficiale della guardia di finanza designato dal comando generale e un funzionario della Direzione generale delle dogane e imposte di fabbricazione;
11) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
12) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.
3. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la sanita' su designazione dei rispettivi Ministeri, durano in carica tre anni, possono essere confermati e non possono farsi sostituire, salvo i casi espressamente previsti.
4. Il comitato si riunisce presso il Ministero della sanita', in sessione ordinaria, una volta ogni trimestre.
5. Puo' riunirsi ogni altra volta per disposizione del Ministro, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
6. E' in facolta' del Ministro per la sanita' di far intervenire in singole adunanze del comitato, per lo studio di speciali questioni o nel caso di particolari indagini, persone di riconosciuta competenza nella materia, estranee al comitato stesso, senza diritto di voto.
Art. 10 Consiglio dei rappresentanti degli organi regionali
1. Al fine di coordinare su tutto il territorio della Repubblica le attivita' di prevenzione e di cura delle tossicodipendenze e la lotta contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope e' costituito il consiglio dei rappresentanti dei comitati regionali per la prevenzione delle tossicodipendenze.
2. Il consiglio e' composto dai presidenti e dai vice presidenti dei comitati regionali ed e' presieduto dal Ministro per la sanita' che lo convoca una volta l'anno ed in tutti gli altri casi in cui ne ravvisi la necessita'.
3. Le deliberazioni del consiglio hanno valore consultivo per il Ministro per la sanita' e per le regioni, nelle materie di rispettiva competenza.
Art. 11 Tabelle delle sostanze soggette a controllo
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo di cui al precedente articolo 1 sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui al successivo articolo, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il comitato di cui all'articolo 8 e il Consiglio superiore di sanita'.
2. Le tabelle di cui al precedente comma devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi.
3. Le variazioni sono apportate con le stesse modalita' indicate dal primo comma del presente articolo.
4. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.
Art. 12 Criteri per la formazione delle tabelle
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo precedente deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:
1) nella tabella I devono essere indicati:
a) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;
b) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
c) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
d) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacita' di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
e) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
f) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;
g) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;
h) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alle lettere precedenti.
2) nella tabella II devono essere indicate:
a) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nella lettera f) della tabella I;
b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera precedente.
3) nella tabella III devono essere indicate:
a) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili.
Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreche' tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera.
4) nella tabella IV devono essere indicate:
a) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;
b) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla precedente lettera.
5) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle precedenti quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita' del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
6) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilita' di farmacodipendenza.
2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione della presente legge, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. E' tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione della presente legge, che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purche' sia idonea ad identificarlo.
Art. 13 Adempimenti del Ministero della sanita' e delle regioni
1. Il Ministero della sanita' provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorita' sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 12, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.
2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma precedente ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.
Art. 14 Elenco delle imprese autorizzate
1. L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attivita' autorizzate, e' pubblicato annualmente dal Ministero della sanita' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Titolo II. Delle autorizzazioni
Art. 15 Obbligo di autorizzazione
1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui al precedente articolo 12 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanita'.
2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
3. L'importazione, il transito o l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi e' munito dell'autorizzazione di cui al primo comma, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro per la sanita' in conformita' delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V della presente legge.
4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII della presente legge.
5. Il Ministro per la sanita', nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa e' subordinata, sentito il comando generale della guardia di finanza nonche', quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e' soggetto alla tassa di concessione governativa.
Art. 16 Comunicazione dei decreti di autorizzazione
1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati alla Direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al comando generale della guardia di finanza e al comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
2. Uguale comunicazione e' effettuata all'ufficio indicato nell'articolo 7.
Art. 17 Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
1. Le autorizzazioni previste dal primo comma dell'articolo 15 sono personali e non possono essere cedute, ne' comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.
2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di societa', sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano piu' filiali o depositi e' necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal precedente comma devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.
4. Nel caso di cessazione dell'attivita' autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessita' di apposito provvedimento.
5. Tuttavia, nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanita' puo' consentire in via provvisoria per non oltre il termine perentorio di tre mesi la prosecuzione dell'attivita' autorizzata sotto la responsabilita' del direttore tecnico.
Art. 18 Rinnovo delle autorizzazioni
1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.
2. Nei casi di decadenza di cui al quarto comma del precedente articolo, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, puo' essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.
Art. 19 Revoca e sospensione dell'autorizzazione
1. In caso di accertate irregolarita' durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro per la sanita' procede alla revoca dell'autorizzazione.
2. Il Ministro per la sanita' puo' procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarita' verificatesi anche per colpa del personale addetto.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, qualora il fatto risulti di lieve entita', puo' essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.
4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed e' notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorita' sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al comando generale della guardia di finanza.
5. Nel caso che le irregolarita' indicate nel primo comma concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro per la sanita' adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 20 Provvedimenti in caso di cessazione delle attivita' autorizzate
1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro per la sanita', salvo quanto previsto dal successivo articolo, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dalla presente legge, nonche' al ritiro del decreto di autorizzazione.
Art. 21 Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Nell'esercizio delle facolta' previste dal precedente articolo, il Ministro per la sanita' puo' consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalita' di cui al successivo articolo.
3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalita' di cui alla lettera f) del successivo articolo 24.
4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.
Art. 22 Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi del precedente articolo sono poste a disposizione del Ministero della sanita' che, effettuatane, se necessario, l'analisi e sentito per i casi di particolare importanza il comitato tecnico interministeriale di cui all'articolo 8 della presente legge, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.
2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, e' versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
Art. 23 Commissione per la destinazione degli stupefacenti confiscati
1. E' istituita presso il Ministero della sanita' la commissione per l'accertamento e la destinazione degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanita'.
2. Detta commissione e' costituita con decreto del Ministro per la sanita' di triennio in triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno.
Art. 24 Compiti della commissione
1. La commissione di cui al precedente articolo ha le seguenti attribuzioni:
a) procede all'accertamento qualitativo e quantitativo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscati o prelevati dalle partite d'importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanita';
b) determina gli stupefacenti e le sostanze psicotrope da distribuire gratuitamente alle farmacie di enti ospedalieri e di policlinici universitari in rapporto al fabbisogno dell'anno;
c) determina gli stupefacenti da affidare per la vendita all'Istituto chimico farmaceutico militare;
d) determina gli stupefacenti da affidare in cessione temporanea a industrie farmaceutiche per la lavorazione ai fini di renderli idonei alla vendita di cui al punto c);
e) destina, per scopo di studio, o per indagini richieste dall'autorita' giudiziaria all'Istituto superiore di sanita' e ad istituti scientifici in genere, o per scopo di addestramento alle forze di polizia, campioni di stupefacenti o di sostanze psicotrope confiscati a norma delle vigenti disposizioni o prelevati da partite di importazione o comunque messi a disposizione del Ministero della sanita';
f) dispone le modalita' di distruzione degli stupefacenti non utilizzabili e ne controlla la esecuzione.
2. La commissione per le attribuzioni di cui alla lettera a) si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanita' o di istituti universitari.
Art. 25 Composizione della commissione
1. La commissione indicata nell'articolo 23 e' presieduta da un direttore generale del Ministero della sanita' o in sua sostituzione, in caso di impedimento o di assenza, da un funzionario dei ruoli tecnici dello stesso Ministero di qualifica non inferiore a dirigente superiore, designati dal Ministro per la sanita', ed e' composta da:
a) un funzionario chimico del Ministero della sanita' di qualifica non inferiore a chimico superiore;
b) un funzionario amministrativo del Ministero della sanita' di qualifica non inferiore a direttore di sezione;
c) un ufficiale chimico farmacista della sanita' militare del Ministero della difesa;
d) un ufficiale della guardia di finanza, designato dal comando generale dell'Arma;
e) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal comando generale dell'Arma stessa;
f) un funzionario chimico dell'Istituto superiore di sanita' di qualifica non inferiore a ricercatore;
g) un funzionario di pubblica sicurezza in servizio presso il Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale, designato dal Ministro per l'interno.
2. In relazione a particolari compiti rientranti nella sua competenza la commissione puo' nominare nel proprio seno una sottocommissione.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.