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Sez. L, Sentenza n. 11722 del 06/09/2000 (Rv. 540004 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Mancato accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale - Termine triennale di decadenza per l'azione di regresso dell'INAIL - Decorrenza - Sentenza di non luogo a procedere, del decreto di archiviazione e sentenza dibattimentale di proscioglimento - Equipollenza.
Stato
decisa il 2000-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540004-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

Ai fini della decorrenza del termine triennale di decadenza previsto per l'azione di regresso dell'INAIL nel primo dei due casi previsti dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - caratterizzato dalla mancanza di accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale- al passaggio in giudicato della sentenza dibattimentale va equiparato qualsiasi provvedimento, ancorché adottato nella fase precedente al dibattimento, che preclude, se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell'avvio di nuove indagini quali la sentenza di non luogo a procedere e il decreto di archiviazione emesso ai sensi dell'art. 409 cod.proc.pen, essendo anche tale ultimo provvedimento assistito -a differenza di quanto avveniva per il provvedimento emesso ex art. 74 del codice del 1930- da una, sia pur limitata, efficacia preclusiva.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)