Sez. L, Sentenza n. 620 del 01/02/1989 (Rv. 461697 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL PARENTE - DELL'AFFINE - PRESUNZIONE DI GRATUITÀ - PRESUPPOSTO - CONVIVENZA SOTTO IL MEDESIMO TETTO - MANCANZA - ONERE PROBATORIO DEGLI ESTREMI DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - INCIDENZA SUL DEDUCENTE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL PARENTE - DELL'AFFINE - PRESUNZIONE DI GRATUITÀ - PRESUPPOSTO - CONVIVENZA SOTTO IL MEDESIMO TETTO - MANCANZA - ONERE PROBATORIO DEGLI ESTREMI DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - INCIDENZA SUL DEDUCENTE.*
Nel caso di prestazioni lavorative tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, la presunzione di gratuità e di non ricollegabilità delle medesime ad un rapporto di lavoro opera solo quando i soggetti ad esse interessati convivono sotto il medesimo tetto. Peraltro, la non operatività della presunzione, per il difetto dell'elemento della convivenza, non libera la parte che deduce la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dall'Onere di provare, in caso di contestazione, tutti gli elementi costitutivi di tale rapporto e, segnatamente, l'obbligatorietà e continuità della prestazione lavorativa e, con l'inserimento del prestatore d'opera nella struttura organizzativa dell'impresa, il vincolo di subordinazione dello stesso al potere disciplinare, direttivo ed organizzativo del datore di lavoro. (V 1664/85, mass n 439489).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)