Sez. 5, Sentenza n. 11809 del 19/05/2006 (Rv. 591054 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Riunione delle impugnazioni - Proposte separatamente avverso un'unica sentenza - Omissione - Invalidità - Esclusione - Limiti - Ipotesi di cause inscindibili.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, l'inosservanza del combinato disposto degli artt. 61 e 29 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che impone, onde evitare un possibile contrasto di giudicati, la riunione delle impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza - come del resto l'inosservanza della regola posta dall'art. 335 cod. proc. civ. -, non è assoggettata, di per sé stessa e nonostante la natura pubblicistica della norma, ad un'esplicita sanzione di nullità, dovendosi ritenere improcedibile la seconda impugnazione, in forza del principio di unità della decisione, solo nell'ipotesi di cause inscindibili.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)