Sez. 6 - 2, Sentenza n. 2586 del 09/02/2016 (Rv. 638832 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Ritardo conseguente a scelte legislative determinanti l'eccessivo protrarsi della lite (cd. violazioni di sistema) - Computabilità - Fattispecie in tema di giudizio di ottemperanza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione, rientra tra le cd. "violazioni di sistema", computabili ex art. 2, comma 2, della l. n. 89 del 2001 (nel testo anteriore al d.l. n. 82 del 2012, conv. in l. n. 143 del 2012, "ratione temporis" applicabile) ai fini dell'indennizzo per ingiusta durata del processo, il ritardo derivante dalla mancata previsione legislativa di più penetranti poteri d'intervento del giudice amministrativo nella definizione del giudizio di ottemperanza alle proprie decisioni, dovendo lo Stato approntare gli strumenti di coazione necessari a soddisfare la richiesta di giustizia in tempi ragionevoli e vincere anche le più strenue ed ingiustificate resistenze di una o entrambe le parti ovvero di un'autorità terza richiesta del proprio operato.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)