Sez. 4, Sentenza n. 8636 del 22/01/2026 Ud. (dep. 04/03/2026) Rv. 289557-01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Diversità tra il luogo dell'incidente indicato nell'imputazione e quello ritenuto in sentenza - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione - Condizioni.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di infortuni sul lavoro, la diversità tra il luogo dell'incidente indicato nell'imputazione e quello ritenuto in sentenza non comporta mutamento del fatto e non dà luogo a nullità ex art. 522 cod. proc. pen., a condizione che non incida sul nucleo essenziale della condotta contestata, sull'evento lesivo occorso al lavoratore e sul relativo nesso eziologico e sempre che l'imputato abbia potuto difendersi in relazione alla fattispecie in concreto accertata.
Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. A), Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)