Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 13 novembre 1986, causa 330/85
Epigrafe
Sentenza della Corte (seconda sezione)
del 13 novembre 1986
Nella causa 330/85,
Claude Richter, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18 A, rue des Glacis,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Dimitrios Gouloussis, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'attribuzione dell'indennità di dislocazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), dell'allegato VII dello statuto del personale,
LA CORTE (seconda sezione),
composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,
avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim
vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 25 giugno 1986,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza dell'8 ottobre 1986,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'8 novembre 1985, il sig. Claude Richter, cittadino lussemburghese, dipendente della Commissione delle Comunità europee dal 16 aprile 1984 e assegnato a Lussemburgo, ha proposto un ricorso diretto in sostanza ad ottenere l'indennità di dislocazione ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), dell'allegato VII dello statuto del personale delle Comunità europee.
punto 2
In forza di detta disposizione l'indennità di dislocazione viene corrisposta
« al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale ».
punto 3
II Richter è nato nel 1953 a Lussemburgo dove ha abitato fino al 15 ottobre 1973.Dal 15 ottobre 1973 al 1° ottobre 1977, ha risieduto a Strasburgo per svolgervi i suoi studi. Dal 4 ottobre 1977 al 1° maggio 1984, risultava iscritto senza interruzione all'anagrafe di Germersheim (Repubblica federale di Germania). Dall'ottobre 1977 al marzo 1981, il Richter frequentava l'Università di Magonza per studiare lingue. Fra il settembre 1978 e l'aprile 1983 egli lavorava come traduttore « free lance » in Germersheim ed effettuava pure, tra il settembre 1981 e il febbraio 1982, un tirocinio presso l'ufficio terminologia della Commissione a Lussemburgo e inoltre, fra il marzo 1982 e l'aprile 1983, era traduttore « freelance » presso la Commissione a Lussemburgo. Nell'atto di candidatura per un posto presso la Commissione a Lussemburgo, il ricorrente indicava che la sua residenza si trovava a Lussemburgo, così come l'indirizzo per la corrispondenza. Un estratto del casellario giudiziario, allegato al fascicolo personale e datato 31 marzo 1983, reca l'indicazione « residente a Lussemburgo ».
punto 4
Per un'esposizione più dettagliata dei fatti e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza.
punto 5
II ricorrente sostiene che la Commissione ha trasgredito l'art. 4, n. 1, lett. b), dell'allegato VII dello statuto non attribuendogli l'indennità di dislocazione.
punto 6
Questo mezzo non può essere accolto. La Corte ha infatti specialmente affermato che l'indennità di dislocazione ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari cui sono soggetti i dipendenti che, in conseguenza della loro entrata in servizio presso la Comunità, sono obbligati a trasferirsi dal paese di residenza al paese della sede di servizio (vedasi sentenza 2 maggio 1985, De Angelis/Commissione, causa 246/83, Race. 1985, pag. 1253). D'altra parte, la nozione di dislocazione dipende anche dalla situazione particolare del dipendente, fra l'altro, dal se egli, benché cittadino dello Stato membro della sede di servizio, abbia effettivamente interrotto i rapporti sociali e professionali col suddetto Stato a causa dello spostamento totale e di lunga durata della residenza al di fuori del territorio europeo del suddetto Stato. L'eccezione di cui all'art. 4, n. 1, leu. b), dell'allegato VII dello statuto, infatti, contempla solo le persone che, non avendo dovuto spostare il centro permanente dei loro interessi fuori dello Stato di residenza, possono considerarsi non aver più legami durevoli col suddetto Stato.
punto 7
Orbene, nel caso di specie, risulta dalle dichiarazioni del ricorrente ch'egli non aveva interrotto i legami durevoli col Lussemburgo. Nell'atto di candidatura infatti, egli indicava Lussemburgo, tanto per la residenza, quanto per il recapito postale. Inoltre egli lavorava per venti mesi dal settembre del 1981 all'aprile del 1983 presso la Commissione a Lussemburgo, dapprima come tirocinante, indi come traduttore « free lance ».
punto 8
Stando così le cose, il fatto che il ricorrente abbia studiato a Strasburgo dall'ottobre del 1973 all'ottobre del 1977 e abbia risieduto in Germania dall'ottobre del 1977 al maggio del 1984, non è sufficiente per provare ch'egli abbia abitato in modo abituale fuori del Lussemburgo, per il periodo di dieci anni che ha preceduto l'entrata in servizio presso la Commissione. Egli non ha, infatti, mai interrotto per tale periodo i rapporti sociali e professionali col Lussemburgo e non ha nemmeno spostato il centro permanente dei suoi interessi fuori di tale Stato.
punto 9
II ricorso va di conseguenza respinto.
SENTENZA › Sulle spese
punto 10
A termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda.
punto 11
Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (seconda sezione),
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Firme
O'Higgins
Due
Bahlmann
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 novembre 1986.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della seconda sezione
T. F. O'Higgins