Sez. L - , Ordinanza n. 29754 del 12/10/2022 (Rv. 665833 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO | Deposito telematico prima del 30 giugno 2015 - Rifiuto di accettare la busta telematica - Corte d’appello abilitata in via anticipata - Onere della prova - DM contenente l’elenco degli uffici abilitati - Produzione - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO
In caso di deposito telematico di un atto processuale dinanzi alla corte d'appello prima del 30 giugno 2015, ove la cancelleria non abbia provveduto ad accettare la busta telematica, è onere della parte dimostrare che l'ufficio giudiziario ricevente rientrava tra quelli abilitati all'accettazione in via anticipata rispetto alla data in cui il deposito telematico è divenuto obbligatorio per tutte le corti d'appello, mediante la produzione del decreto del Ministro della giustizia, emesso ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 ter, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. 221 del 2012, poiché, non trattandosi di atto normativo, non trova applicazione il principio "iura novit curia".
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)