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Sez. 3, Sentenza n. 9455 del 11/06/2012 (Rv. 622676 - 01)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Permanenza dell'obbligo del fideiussore - Condizioni ex art. 1957 cod. civ. - Deroga - Implicita - Configurabilità - Impegno del fideiussore di garantire senza limiti di durata l'adempimento dell'obbligazione principale - Rilevanza - Interpretazione.
Stato
decisa il 2012-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622676-01

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

La regola dell'art. 1957 cod. civ. può essere derogata e la deroga può essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)