Sez. 1, Sentenza n. 1468 del 11/02/1988 (Rv. 457554 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - MOTIVI AGGIUNTI - INAMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - MOTIVI AGGIUNTI - INAMMISSIBILITÀ.*
Per effetto dell'applicabilità nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie dei principi generali del processo civile, in quanto compatibili, e quindi del principio secondo il quale il diritto di impugnazione si consuma col suo valido Esercizio con la conseguenza di precludere, dopo la proposizione del gravame, la presentazione di motivi aggiunti, il richiamo, contenuto nell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 sul giudizio di appello, ad alcune Disposizioni concernenti il giudizio davanti alla commissione tributaria di primo grado tra cui l'art. 19, che nel testo originario conteneva la disposizione che consente la deducibilità di motivi nuovi in memoria (passata nell'art. 19 bis, in forza del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), non comprende le norme attinenti il contenuto della domanda ma si riferisce alle sole norme procedimentali. (V 1705/85, mass n 439665).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)