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Sez. T, Ordinanza n. 18002 del 04/06/2026 (Rv. 679339-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa - Stato passivo - Atti di formazione e deposito - Esenzione dall’imposta di bollo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - DECADENZA - EFFETTI - In genere. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679339-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

In tema di liquidazione coatta amministrativa, gli atti relativi alla formazione e al deposito dello stato passivo non beneficiano dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 18 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto tale procedura, in detta fase, non integra un processo civile in senso tecnico ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto; ne consegue che gli atti medesimi restano soggetti all'imposta di bollo e non spetta il rimborso dell'imposta validamente corrisposta.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 18, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)