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Sez. L, Sentenza n. 4961 del 28/03/2012 (Rv. 621647 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Docenti delle scuole statali - Servizio didattico anteriore alla nomina in ruolo - Riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera - Condizioni - Ambito di applicazione - Insegnamento di attività alternative alla religione cattolica - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621647-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

Agli effetti del riconoscimento del servizio prestato dal personale docente delle scuole statali prima della nomina in ruolo, l'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970, conv. in legge n. 576 del 1970, non pone un elenco tassativo di insegnamenti ammessi al beneficio, ma detta una previsione generale, individuando alcuni requisiti (prestazione didattica non di ruolo in scuole statali o pareggiate, qualifica non inferiore a "buono", o comunque assenza di demerito, successiva assunzione in ruolo, superamento del periodo di prova) in presenza dei quali il servizio pre-ruolo, ai sensi dell'art. 3, è riconosciuto come servizio di ruolo se prestato col possesso del titolo di studio prescritto. Ne consegue che, ove sussistano le condizioni di legge, il riconoscimento del servizio pre-ruolo compete anche per l'insegnamento delle attività alternative alla religione cattolica, non ostando che esso sia stato introdotto nel 1986, successivamente all'emanazione del d.l. n. 370 cit., giacchè l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nel recepire la normativa anteriore, non ha escluso che detto insegnamento possa costituire servizio pre-ruolo utile ai fini della ricostruzione della carriera.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/06/1970 num. 370 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 19/06/1970 num. 370 art. 3, Legge 26/07/1970 num. 576 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)