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Sez. 3, Sentenza n. 3623 del 27/05/1988 (Rv. 458910 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - FONDAMENTO - AZIONE PROMOSSA DEL LOCATORE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO PER IL RECESSO DALLA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE PER NECESSITÀ - CONTEMPORANEA PENDENZA DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO DEL PROCEDIMENTO PER IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI ASSEGNAZIONE DELLO STESSO IMMOBILE INSTAURATO DAL CONVENUTO CONDUTTORE NEI CONFRONTI DELL'IACP - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PRIMO GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458910-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - FONDAMENTO - AZIONE PROMOSSA DEL LOCATORE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO PER IL RECESSO DALLA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE PER NECESSITÀ - CONTEMPORANEA PENDENZA DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO DEL PROCEDIMENTO PER IMPUGNAZIONE DEL DINIEGO DI ASSEGNAZIONE DELLO STESSO IMMOBILE INSTAURATO DAL CONVENUTO CONDUTTORE NEI CONFRONTI DELL'IACP - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PRIMO GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alla controversia instaurata dal proprietario davanti al giudice ordinario per il recesso dalla locazione di un immobile per necessità di adibirlo a propria abitazione, non costituisce ragione di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. la contemporanea pendenza davanti al giudice amministrativo del procedimento per impugnazione del diniego di assegnazione dello stesso immobile instaurato dal convenuto conduttore nei confronti dell'i.A.C.P., trattandosi di controversia relativa a titolo diverso rispetto a quello proposto nel giudizio di rilascio dell'immobile, per cui non ricorre quell'indispensabilità logica e giuridica della relativa definizione, che possa comportare l'eventuale verificarsi di conflitto di giudicati. (V 3709/85, mass n 441289; (V 6427/82, mass n 424052; (V 3973/81, mass n 414629).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)