Sez. 1, Ordinanza n. 594 del 26/03/1973 Cc. (dep. 05/07/1973) Rv. 124544 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - RAPPORTI COL PROCEDIMENTO PENALE - PREGIUDIZIALITA - ESCLUSIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - RAPPORTI COL PROCEDIMENTO PENALE - PREGIUDIZIALITA - ESCLUSIONE.*
Nessun rapporto di pregiudizialita puo sussistere fra procedimento penale e procedimento di prevenzione dal momento che in quest'ultimo il fatto ascritto al soggetto assume unicamente il valore di sintomo rivelatore della pericolosita sociale, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fatto presenti altresi le caratteristiche di illecito penale; ne la sospensione puo essere giustificata dalla necessita di una preventiva raccolta e delibazione delle prove in Sede penale, sia perche nel giudizio di prevenzione possono assumere rilievo determinante i semplici indizi, sia perche in esso gli elementi di prova raccolti nel procedimento penale possono e devono essere autonomamente valutati. E percio da escludere che il procedimento di prevenzione vada sospeso in attesa della definizione di un giudizio penale vertente sugli stessi fatti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)