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Sez. U, Ordinanza n. 21262 del 23/06/2026 (Rv. 679331-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Regolamento di giurisdizione - Deposito di nuovi documenti - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679331-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

Il regolamento preventivo di giurisdizione, avendo ad oggetto immediato la questione di giurisdizione e non costituendo mezzo di impugnazione, non è soggetto alle regole e alle

preclusioni previste per il giudizio di cassazione in materia di produzione di nuovi documenti di cui all'art. 372 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)