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Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali

Testo in vigore al

Capo III. Classifica degli Istituti di cura.

Art. 9

1. Il Prefetto, fatta accertare dal medico provinciale la rispondenza delle condizioni di fatto degli istituti di cura della Provincia con le presenti norme, determina per ciascun istituto e con apposito decreto la categoria cui appartiene, in relazione anche al numero delle degenze risultanti nel triennio precedente alla data di pubblicazione delle presenti norme.

2. Per gli ospedali di nuova costruzione, la categoria viene assegnata tenendo conto del numero dei letti, e della natura ed entita' dei vari servizi, secondo quanto e' prescritto dai precedenti articoli.

3. Sia d'ufficio, sia su richiesta dell'amministrazione ospitaliera o dell'Autorita' sanitaria comunale, il Prefetto, fatte accertare dal medico provinciale le variazioni avvenute nella media giornaliera delle degenze, puo' procedere, ogni triennio, a partire dalla data della prima classifica, alla revisione della classifica stessa.

Capo IV. Dei servizi ospedalieri sussidiari.

Art. 10

1. Gli ospedali devono avere in adatti locali servizi distinti di ambulatori per la medicina, per la chirurgia e per le specialita', i quali e' sempre preferibile che siano riuniti in un poliambulatorio.

2. Il funzionamento tecnico degli ambulatori viene regolato da apposite norme stabilite dall'amministrazione ospedaliera ed approvate dall'Autorita' sanitaria provinciale, sentita l'Autorita' sanitaria comunale, ed il servizio deve essere disimpegnato dal personale dei vari reparti o servizi di cura annessi all'ospedale.

3. Gli ambulatori devono essere utilizzati anche per la cura post-ospedaliera dei dimessi. Per gli ambulatori dipendenti dagli ospedali, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, il provvedimento deve essere omologato dal Ministro per l'interno.

4. I Comuni possono stipulare convenzioni con le amministrazioni ospedaliere per l'assistenza ambulatoriale dei poveri. In tal caso il Comune rilascia agli aventi diritto una «scheda di cura ambulatoriale», su cui devono annotarsi le cure prestate. Sulla stessa scheda devono riportarsi le somministrazioni gratuite di medicinali fatte dagli ospedali a norma delle predette convenzioni o da qualsiasi istituzione di assistenza, sia pubblica che privata. In ogni caso le somministrazioni dei medicinali fatte dalle farmacie interne degli ospedali, debbono considerarsi come praticate agli infermi degenti negli ospedali medesimi.

5. Le predette convenzioni devono essere approvate dall'autorita' di tutela, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.

Art. 11

1. Tutti gli ospedali devono far funzionare un servizio di pronto soccorso con i mezzi di cui dispongono.

2. Nelle Citta' con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, almeno uno degli ospedali esistenti deve avere un servizio continuativo di pronto soccorso, attrezzato per qualsiasi intervento e dotato, quando i mezzi finanziari lo consentano, di personale distinto da quello di guardia interna.

Art. 12

1. I dispensari per i malati venerei e le sale di cura per malati venerei devono soddisfare alle norme in vigore per la profilassi delle malattie veneree.

Art. 13

1. Nei laboratori delle farmacie vengono anche eseguite le analisi di controllo dei medicinali e le analisi tossicologiche, di bromatologia e di merceologia inerenti al servizio ospedaliero.

2. Nelle farmacie si devono, inoltre, preparare le soluzioni titolate, le sostanze coloranti ed i reattivi per le ricerche e le analisi, occorrenti per l'ospedale.

Titolo II. Del personale sanitario di assistenza immediata ed ausiliaria

Capo I. Disposizioni generali

Art. 14

1. Negli istituti di cura il personale sanitario e di assistenza e' costituito da medici, farmacisti, ostetriche ed infermiere diplomate.
Gli infermieri abilitati o autorizzati costituiscono il personale ausiliaria di assistenza.

2. Il personale medico si distingue in direttori sanitari, primari, aiuti ed assistenti.

Art. 15

1. Le amministrazioni degli istituti di cura che hanno diversi ospedali dipendenti, in ciascuno dei quali si abbia una media giornaliera di almeno trecento ricoverati, oltre ai posti di direttore sanitario dei singoli ospedali, possono istituire il posto di soprintendente sanitario, nonche' posti di vice direttori e di ispettori sanitari.

Art. 16

1. Il posto di soprintendente sanitario puo' essere istituito anche per gruppi di ospedali di una provincia ed anche per ospedali di piu' provincie o di tutto il Regno, quando trattisi di istituti gestiti da un unico ente nazionale.

Art. 17

1. In conformita' ai reali bisogni degli istituti di cura, le amministrazioni deliberano la pianta organica del personale sanitario, del personale di assistenza immediata e del personale ausiliario.

2. Tale pianta organica deve essere allegata al regolamento del personale e deve essere sottoposta ai controlli ed alle approvazioni previste nel successivo art. 94.

3. Non e' consentita la nomina di personale non retribuito, tranne quanto e' disposto nel 2° comma dell'art. 78, e tranne che si tratti di consulenti.

Art. 18

1. I sanitari, fatta eccezione per gli aiuti, gli assistenti, la ostetrica capo e le ostetriche, acquistano la stabilita' dopo un biennio di prova, trascorso il quale l'amministrazione ospedaliera, entro il termine massimo di sei mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione. La deliberazione di dimissione deve essere motivata genericamente.

2. I sanitari che hanno acquistata la stabilita' rimangono in carica fino al raggiungimento del 65° anno di eta'. Le ostetriche capo di ruolo degli ospedali sono collocate in stato di quiescenza al raggiungimento del 60° anno di eta'.23

3. Tutti i sanitari possono essere dimessi prima dei termini suindicati per constatata inabilita' fisica o per incapacita' professionale o per soppressione di posti o per qualunque altra causa prevista negli ordinamenti dell'ente ospedaliero.

Art. 19

1. Il personale sanitario di ruolo degli ospedali di 1ª e 2ª categoria non puo' occupare altri posti di ruolo presso altri enti pubblici, ospedali o cliniche universitarie e risiedere fuori del Comune, ove ha la sede l'ospedale, presso cui esso presta servizio.

2. Salvo quanto dispongono l'art. 20 per il soprintendente sanitario, l'art. 21 per il direttore sanitario e l'art. 30 per le ostetriche, le amministrazioni ospedaliere non possono inserire nei loro regolamenti disposizioni limitatrici della libera attivita' professionale del personale sanitario. E' pero', in facolta' delle amministrazioni ospedaliere vietare o limitare con apposita deliberazione, talune forme di esercizio professionale che si risolvono in una concorrenza all'ospedale da cui i sanitari dipendono. La deliberazione deve essere approvata dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.

Sezione 1ª. Soprintendente sanitario.

Art. 20

1. Il soprintendente sanitario e' gerarchicamente superiore ai direttori sanitari.

2. La nomina viene, di regola, conferita dall'amministrazione ospitaliera per concorso pubblico per titoli, ma puo' anche, in via eccezionale, essere conferita per incarico tra i direttori di ospedali in servizio effettivo dipendenti dallo stesso ente che deve provvedere alla nomina medesima, o tra i sanitari di riconosciuta competenza in materia di igiene, di tecnica ospedaliera ed assistenza sanitaria.

3. Al soprintendente sanitario, nominato a seguito di concorso, e' inibito l'esercizio della professione medico-chirurgica. Tale divieto non si applica agli incaricati.

4. Il soprintendente ha le seguenti attribuzioni:

  1. a) coadiuva l'amministrazione nell'organizzazione e coordinamento dei servizi ospedalieri;

  2. b) determina le norme di massima da seguirsi dai direttori sanitari dei singoli ospedali, i quali devono a lui rivolgere le proposte, le comunicazioni, e le relazioni di cui all'art. 22, vigila sul funzionamento dei servizi, ed informa l'amministrazione su tutto quanto ha rilevato, facendole proposte del caso;

  3. c) interviene alle deliberazioni dell'amministrazione dell'ospedale, con voto consultivo, del quale deve tenersi nota nel verbale delle adunanze;

  4. d) dirige l'ufficio sanitario centrale ospedaliero, cura la raccolta dei dati statistici e redige il rapporto sanitario annuale.

Sezione 2ª. Direttore sanitaria.

Art. 21

1. Gli ospedali di prima e seconda categoria e quelli specializzati di prima categoria con una media giornaliera di almeno trecento ricoverati, devono avere un direttore sanitario al quale deve essere fatto divieto del libero esercizio professionale.

2. Negli ospedali che hanno meno di 300 ricoverati le funzioni di direttore sanitario possono essere affidate ad uno dei primari su deliberazione dell'amministrazione, approvata dall'Autorita' sanitaria provinciale.

3. Per gli ospedali di cui all'ultimo comma dell'art. 2, il provvedimento deve essere omologato dal Ministro per l'interne.

Art. 22

1. Il direttore sanitario cura il buon governo dell'ospedale, nei riguardi igienico-sanitari, ed ha le seguenti attribuzioni:

  1. a) interviene alle deliberazioni dell'amministrazione dell'ospedale, quando non esista il soprintendente o ne sia vacante il posto, con voto consultivo, del quale deve tenersi nota nel verbale dell'adunanza;

  2. b) redige e sottopone all'amministrazione le norme interne per l'ordinamento dei servizi tecnico-sanitari, in relazione alla destinazione del personale ed agli orari e turni di servizio;

  3. c) ha l'alta sorveglianza sul personale sanitario e di assistenza immediata e ausiliaria;

  4. d) stabilisce, in rapporto alle esigenze di servizio, i turni di riposo settimanale ed i congedi del persona le sanitario e del personale di assistenza, dandone comunicazione all'amministrazione;

  5. e) propone all'amministrazione i provvedimenti per le eventuali sostituzioni temporanee del personale di cura e di assistenza e per la nomina del personale di assistenza;

  6. f) comunica all'amministrazione le variazioni relative al personale sanitario, che devono essere annotate nei rispettivi stati di servizio;

  7. g) esprime con relazione motivata il proprio parere sulle eventuali conferme e sugli incarichi dei sanitari e del personale di assistenza e sui provvedimenti che a loro favore o a loro carico deve prendere l'amministrazione:

  8. h) esamina i rapporti dei sanitari e li trasmette all'amministrazione con le proprie osservazioni;

  9. i) convoca, almeno una volta ogni tre mesi, i primari ed il direttore di farmacia ed i capi di laboratorio, perche' riferiscano sul servizio loro affidato, e cura che di queste riunioni venga redatto relativo verbale da trasmettersi all'amministrazione;

  10. l) favorisce le attivita' culturali e scientifiche del personale sanitario e dirige la biblioteca;

  11. m) raccoglie e coordina i dati statistici e scientifici ospedalieri e ne presenta annualmente relazione all'amministrazione;

  12. n) propone la scelta e l'acquisto di qualsiasi genere od apparecchio di uso sanitario, nonche' l'arredamento ed il corredo dei reparti ospedalieri e controlla qualsiasi altra provvista necessaria alla gestione ospedaliera;

  13. o) vigila sull'applicazione delle diarie e tariffe, di cui agli articoli 81 e seguenti;

  14. p) riferisce all'amministrazione, anche se occorra, con rapporti scritti, sull'andamento dell'ospedale e dei singoli reparti;

  15. q) vigila sull'andamento disciplinare del personale ospedaliero di cui alla lettera c) e prende i provvedimenti adeguati di sua competenza; vigila sull'andamento igienico di tutti i servizi ospedalieri con speciale riguardo alla profilassi delle malattie infettive; informa il medico provinciale e l'ufficiale sanitario di tutto cio' che puo' interessare la tutela della salute pubblica e cura la sollecita trasmissione all'ufficiale sanitario medesimo delle denunzie dei casi di malattie infettive diagnosticate, accertate o sospette, riscontrate negli ambulatori e nei malati accolti nell'ospedale, nonche' di tutte le altre denunzie prescritte dalle vigenti disposizioni.

Sezione 3ª. Vice direttori sanitari e ispettori sanitari.

Art. 23

1. Le attribuzioni di servizio del vice direttore sanitario e degli ispettori sanitari variano da caso a caso e vengono determinate da apposito regolamento del personale, che deve essere sottoposto ai controlli ed alle approvazioni previsto nel successivo art. 94.

Sezione 4ª. Primario.

Art. 24

1. Il primario ha la direzione di una divisione di medicina o di chirurgia o di specialita' ovvero e' a capo di istituti laboratori e gabinetti di indagini e terapie speciali.

2. Egli ha le seguenti attribuzioni:

  1. a) vigila sul buon andamento dei servizi igienici e sull'operosita' e disciplina del personale assegnato alla propria divisione;

  2. b) visita giornalmente, nelle ore stabilite dalla direzione e in qualunque ora in caso di necessita', gli ammalati ricoverati, formula le diagnosi, prescrive il tipo dietetico e determina il trattamento curativo pertinente ai singoli ricoverati, controllando che le prescrizioni date vengano eseguite; pratica direttamente sui malati quegli interventi che ritiene di non poter affidare all'aiuto;

  3. c) dirige il servizio di ambulatorio, secondo le disposizioni ed i turni determinati dal direttore sanitario;

  4. d) si assicura che gli ammalati ammessi nella divisione abbiano necessita' di ricovero in ospedale e che la degenza non si prolunghi oltre il tempo strettamente necessario alla cura;

  5. e) cura, sotto la propria responsabilita', la regolare tenuta delle cartelle cliniche e dei registri nosologici;

  6. f) fa le richieste dei materiali di corredo della divisione e vigila sulla conservazione di essi;

  7. g) deve prestarsi ai consulti richiesti dai dirigenti di altri reparti.

3. Il primario capo di istituto o di laboratorio o di gabinetto di indagini e cure ha la direzione dei relativi servizi, nell'ambito dei quali deve corrispondere alle richieste del direttore sanitario e dei primari curanti.

4. Il primario, alla cessazione del servizio, puo' dall'amministrazione ospedaliera essere nominato «primario ospedaliero emerito».

Sezione 5ª. Aiuti ed assistenti.

Art. 25

1. Gli aiuti sono distinti in aiuti medici, aiuti chirurghi e aiuti di specialita'.

2. Tra gli aiuti di specialita' sono compresi gli addetti agli istituti o gabinetti speciali.

3. L'aiuto coadiuva il primario nel disimpegno delle sue mansioni, anche per quanto riguarda la vigilanza igienica e disciplinare, lo coadiuva nel servizio di ambulatorio e lo sostituisce nelle assenze come in qualsiasi forma di intervento in confronto dei ricoverati, quando cio' viene a lui deferito dal primario dal quale dipende.

4. L'aiuto e nominato per un quadriennio e puo' essere riconfermato per un periodo di tempo non superiore ad un altro quadriennio, previa autorizzazione del Prefetto.

Art. 26

1. Gli assistenti sono distinti in assistenti medico-chirurghi ed assistenti di specialita'.

2. Essi sono direttamente alle dipendenze del primario e dell'aiuto, per tutto quanto concerne il servizio di reparto.

3. L'assistente e' nominato per un biennio e puo' essere riconfermato per un periodo di tempo non superiore ed un altro biennio, previa autorizzazione del Prefetto.

Art. 27

1. L'aiuto e l'assistente, oltre alle proprie mansioni, sono tenuti a fare il servizio di guardia, di pronto soccorso e di accettazione dei malati, nonche' ad eseguire altri incarichi, in conformita' alle disposizioni impartite dalla direzione sanitaria.

2. Essi, per il disimpegno di tali mansioni, possono essere retribuiti con speciali assegni proporzionati agli incarichi ricevuti.

Sezione 6ª. Direttore della farmacia e farmacisti.

Art. 28

1. Il direttore della farmacia ha le seguenti attribuzioni:

  1. a) propone al direttore sanitario le provviste ed il rifornimento dei medicinali, del materiale di medicazione e di altro materiale sanitario;

  2. b) vigila e attende direttamente o a mezzo dei farmacisti dipendenti al servizio di controllo dei medicinali nonche' alle analisi e preparazioni di cui all'art. 13;

  3. c) vigila sulla regolare tenuta del registro di carico e scarico del materiale di dotazione della farmacia, nonche' dei medicinali e degli altri presidi curativi in provvista;

  4. d) cura l'osservanza da parte del personale dipendente delle disposizioni legislative e regolamentari, specie per quanto si riferisce agli stupefacenti ed ai veleni;

  5. e) risponde dell'andamento del servizio nonche' del materiale in deposito.

Art. 29

1. I farmacisti, sotto la vigilanza del direttore della farmacia, provvedono alla preparazione e spedizione dei farmaci ed alle altre mansioni di spettanza.