Sez. 5, Sentenza n. 2417 del 18/12/1997 Ud. (dep. 26/02/1998) Rv. 209935 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Dichiarazione o elezione di nuovo domicilio davanti alla polizia giudiziaria - Onere dell'interessato di trasmettere il relativo verbale all'autorità procedente - Sussistenza - Omissione - Conseguenze - Indicazione.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
Qualora l'imputato eserciti la facoltà, riconosciutagli dall'art. 161 cod. proc. pen., di dichiarare o eleggere un nuovo domicilio con dichiarazione resa dinanzi ad organi della polizia giudiziaria, incombe su di lui l'onere di trasmettere tempestivamente il relativo verbale all'autorità giudiziaria procedente, dovendo trovare applicazione, in mancanza, il disposto del quarto comma dell'art. 162 cod. proc. pen., il quale sancisce la validità delle notificazioni disposte nel domicilio precedentemente eletto o dichiarato finché il giudice che procede non abbia ricevuto il verbale o la comunicazione dell'avvenuta modifica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)