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Sez. 3 - , Sentenza n. 23502 del 27/07/2022 (Rv. 665607 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - TRA LE PARTI | Negozio sotteso all’emissione di titolo cambiario - Azione di simulazione assoluta promossa dal terzo - Onere di allegazione e prova - Spettanza - Contenuto – Fondamento.
Stato
decisa il 2022-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665607-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - TRA LE PARTI

Sul terzo che proponga un'azione di simulazione assoluta dell'accordo sotteso all'emissione (o alla successiva circolazione) di un titolo cambiario grava l'onere di allegare il negozio presupposto e di dimostrarne l'insussistenza, dal momento che il carattere formale ed astratto dell'obbligazione cambiaria - per definizione assistita da una presunzione di esistenza del rapporto sottostante - sarebbe irrimediabilmente vanificato qualora l'esperimento dell'azione di simulazione importasse per il creditore cambiario l'onere di palesare la natura giuridica del contratto sotteso al rilascio dei titoli.

Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1993, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)