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Sez. 5 - , Ordinanza n. 28530 del 30/09/2022 (Rv. 665938 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO | Tempestività dell'impugnazione - Verifica preliminare rispetto alla regolarità del contraddittorio - "Ratio" - Conseguenze - Accoglimento della questione pregiudiziale - Rimessione delle questioni assorbite al giudice di rinvio - Necessità.
Stato
decisa il 2022-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665938-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO

Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione, la tempestività dell'impugnazione deve essere verificata prima della regolare costituzione del contraddittorio, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, atteso che la tardività dell'appello comporta l'immediata definizione della causa, senza che la rinnovazione della notifica nulla dell'atto introduttivo possa determinare un esito diverso della causa; ne consegue che nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, cosicché, in caso di cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice del rinvio.

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)