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Sez. L, Sentenza n. 5020 del 16/11/1977 (Rv. 388626 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - CAPACITA LAVORATIVA DEL CONCEDENTE E DELLA SUA FAMIGLIA - PROPORZIONALITA ALLE ESIGENZE DELLA COLTIVAZIONE - ESTREMI - NATURA DI PICCOLO IMPRENDITORE DEL COLTIVATORE DIRETTO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1977-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388626-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CAPACITA LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - CAPACITA LAVORATIVA DEL CONCEDENTE E DELLA SUA FAMIGLIA - PROPORZIONALITA ALLE ESIGENZE DELLA COLTIVAZIONE - ESTREMI - NATURA DI PICCOLO IMPRENDITORE DEL COLTIVATORE DIRETTO - CONFIGURABILITA.*

Ai fini della cessazione della proroga legale dei contratti agrari, quando il concedente, che sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare il fondo direttamente la 'proporzionalità della capacita lavorativa della famiglia del concedente alle esigenze di coltivazione del fondo, richiesta dall'art 1 comma secondo, lettera a) prima parte DLCPS 1 aprile 1947 n 273 quale condizione per la cessazione della proroga legale, va intesa nel senso di prevalenza della capacita lavorativa suddetta rispetto al lavoro di estranei in relazione alle esigenze di coltivazione del fondo, potendo cosi il coltivatore diretto essere definito come piccolo imprenditore ai sensi dell'art 2083 cod civ. (Conf 2953/76, mass n 381711).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)