Sez. 1, Sentenza n. 26362 del 07/12/2011 (Rv. 620774 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE | Vantaggio compensativo - Presupposti - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE
In tema di responsabilità dell'amministratore nei confronti della società, può parlarsi di "vantaggio compensativo", derivante dall'operato dell'amministratore ed idoneo a neutralizzare, in tutto o in parte, il danno arrecato alla società, quando esso sia causalmente legato, al pari del danno, al medesimo e specifico atto di gestione assunto come colpevole fonte di responsabilità, e non quello costituente l'effetto di una distinta serie causale; in tale caso, può aversi solo compensazione fra reciproci crediti, la quale però richiede la relativa eccezione. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'esistenza di un "vantaggio compensativo" nella parziale mancata riscossione dei propri emolumenti da parte dell'amministratore, in quanto frutto di una sua libera decisione e non conseguenza necessaria della precedente assunzione e retribuzione della figlia come collaboratrice della società, senza effettivo svolgimento, da parte di questa, di alcuna prestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)