Sez. 3, Sentenza n. 29236 del 17/02/2017 Ud. (dep. 13/06/2017) Rv. 270258 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma settimo, cod. proc. Pen. - Giudizio abbreviato - Operatività - Condizioni.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
La testimonianza indiretta è pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato "incondizionato", operando l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen. solo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia subordinato l'accesso al rito ad una integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 191, Cod. Pen. art. 195 com. 7, Cod. Pen. art. 438
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)