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Sez. 3, Sentenza n. 29236 del 17/02/2017 Ud. (dep. 13/06/2017) Rv. 270258 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma settimo, cod. proc. Pen. - Giudizio abbreviato - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270258-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

La testimonianza indiretta è pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato "incondizionato", operando l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen. solo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia subordinato l'accesso al rito ad una integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 191, Cod. Pen. art. 195 com. 7, Cod. Pen. art. 438

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)