diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 484 del 1988

Decisione
decisa il 1988-04-20, depositata il 1988-04-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:484
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 9064

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Ricostruzione del rapporto di assicurazione obbligatoria
  • Ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi politici, religiosi o sindacali
  • Estensione del beneficio ai lavoratori pubblici
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La norma che - in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per motivi attinenti, sostanzialmente, al credo politico, religioso o sindacale - riconosce il beneficio della ricostruzione della posizione assicurativa ai soli lavoratori privati, e non anche a quelli pubblici, trova giustificazione nelle diversità tuttora ravvisabili, nonostante il tendenziale processo di avvicinamento, fra i rapporti di lavoro pubblico e privato. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, L. 15 febbraio 1974 n. 36, nella parte in cui esclude dal predetto beneficio i lavoratori pubblici, pur se assoggettati all'a.g.o. dei lavoratori dipendenti gestita dall'I.N.P.S.).

Norme impugnate

  • art. 1 legge 15 febbraio 1974, n. 36

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 (Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali), promossi con le ordinanze emesse il 22 marzo 1984 dal Pretore di Modena e il 24 settembre 1984 dal Pretore di Bologna, iscritte rispettivamente ai nn. 910 e 1232 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 328 dell'anno 1984 e n. 65- bis dell'anno 1985; Visti gli atti di costituzione di Ferrari Muzio e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che i Pretori di Modena e Bologna, con ordinanze emesse rispettivamente il 22 marzo 1984 (R.O. n. 910/84) ed il 24 settembre 1984 (R.O. n. 1232/84), hanno sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., esclude la ricostruzione della posizione assicurativa di coloro il cui rapporto di lavoro pubblico sia stato risolto o abbia avuto altrimenti termine, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, per motivi di credo politico, sindacale o religioso, sebbene essi, alla pari dei lavoratori con rapporto privato - ai quali è, invece, concesso il beneficio di detta ricostruzione - fossero soggetti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, gestita dall'I.N.P.S.; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si sono costituiti l'I.N.P.S. e la parte privata del giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di Modena, concludendo i primi due nel senso dell'infondatezza della questione e quest'ultima in senso opposto; che la questione appare manifestamente infondata; che, invero, a prescindere dalla circostanza eccezionale dell'assoggettamento di rapporti di lavoro pubblico (quali sono, nella fattispecie, ad avviso dei giudici remittenti, quelli relativamente ai quali si verificarono le vicende risolutorie in questione), il diverso trattamento censurato trova giustificazione nella diversità che, nonostante il tendenziale processo di avvicinamento, sono pur sempre ravvisabili, fra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato, giusti i principi posti da questa Corte in materia e ripetutamente ribaditi (v. sentt. n. 209/75; n. 49/76; n. 194/76 ecc.);
punto 2
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Modena e Bologna con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze