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Sez. L, Sentenza n. 7000 del 17/12/1982 (Rv. 424667 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITÀ AGLI ISCRITTI AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424667-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITÀ AGLI ISCRITTI AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Ai fini della liquidazione dell'indennità dovuta ai propri iscritti, dal fondo di previdenza per il personale delle dogane, al momento della cessazione del servizio, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 4 dicembre 1956 n 1572, si computano i soli anni di effettivo servizio, con esclusione dell'anzianità aggiuntiva alla quale gli iscritti stessi abbiano eventualmente diritto a titolo di beneficio combattentistico previsto dalle leggi 24 maggio 1970 n. 336 e 9 ottobre 1971 n. 824. (Conf 1345/79, mass n 397618).*

Riferimenti normativi: DPR 04/12/1956 num. 1572 art. 3, Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)