Sez. 3, Sentenza n. 4038 del 22/12/1969 (Rv. 344540 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - DOMANDA PER L'ADEMPIMENTO DI UNA OBBLIGAZIONE DI FARE - CAUSA DI VALORE INDETERMINABILE - ESCLUSIONE - MANCATA CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO - VALORE PRESUNTO - NEI LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - DOMANDA PER L'ADEMPIMENTO DI UNA OBBLIGAZIONE DI FARE - CAUSA DI VALORE INDETERMINABILE - ESCLUSIONE - MANCATA CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO - VALORE PRESUNTO - NEI LIMITI DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO.*
La domanda rivolta all'adempimento di un'obbligazione di fare, ove l'attore non ne abbia dichiarato il valore, non va considerata di valore indeterminabile e, come tale, appartenente alla Competenza per materia del tribunale. Il valore di tale domanda, infatti, nel caso che il convenuto non abbia proposto al riguardo alcuna contestazione nella sua prima difesa, rimane fissata per presunzione di legge, ai sensi dell'art 14 cod proc civ, nei limiti della Competenza del giudice adito. (V 3184-69, massima n 343170 1935-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)