Sez. 3, Sentenza n. 26902 del 19/12/2014 (Rv. 633938 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI | Notificazione dell'impugnazione ad un solo litisconsorte necessario - Conseguenze - Valida instaurazione del giudizio nei confronti di tutte le parti - Configurabilità - Ordine di integrazione del contraddittorio del giudice - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI
La notificazione dell'impugnazione solamente ad uno dei litisconsorti necessari instaura validamente il giudizio con tutte le parti, ancorché il giudice debba ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)