Sez. 2, Sentenza n. 1200 del 25/02/1982 (Rv. 419080 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - INOSSERVANZA DI UN TERMINE NON ESSENZIALE - INADEMPIMENTO DI NON SCARSA IMPORTANZA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - INOSSERVANZA DI UN TERMINE NON ESSENZIALE - INADEMPIMENTO DI NON SCARSA IMPORTANZA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
L'inosservanza di termine non essenziale, pur non comportando la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., può tuttavia concretare un inadempimento di non scarsa importanza, con la conseguente risoluzione ex art. 1453 cod. civ., ove il ritardo nell'esecuzione della prestazione superi il ragionevole limite di tolleranza, in relazione all'oggetto del contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)