Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23575 del 18/11/2016 (Rv. 642686 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ordine coattivo di allontanamento - Inottemperanza - Provvedimento conseguenziale di espulsione - Direttiva 2008/115/CE - Applicabilità immediata - Configurabilità - Conseguenze - Illegittimità dell'espulsione - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione dello straniero, il divieto di adottare ordini di allontanamento, in via automatica ed immediata, correlati alla sola presenza di una misura espulsiva, contenuto nella direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri), così come interpretata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 28 aprile 2011, caso El Dridi (C-61/11), determina l'illegittimità, e la conseguente disapplicazione da parte del giudice nazionale, del meccanismo d'intimazione immediata con brevissimo termine per l'esecuzione spontanea, la cui effettività è affidata alla sola sanzione penale detentiva, previsto dall'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, (come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 22, lett. m), della l. n. 94 del 2009). Ne consegue che, in applicazione delle previsioni immediate e puntuali della citata direttiva e coerentemente con le modifiche introdotte dal d.l. n. 89 del 2011, l'espulsione, disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs n. 286 del 1998, che tragga la sua esclusiva ragione legittimante dall'inottemperanza ad un ordine di allontanamento impartito ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del citato decreto, deve essere dichiarata illegittima, anche se l'intimazione sia stata emanata anteriormente all'entrata in vigore della direttiva medesima.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 11, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/08/2011 num. 129 CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 art. 1 com. 22 lett. OM CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)