Sez. 3, Sentenza n. 3088 del 08/11/1962 (Rv. 254563 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - NOZIONE - CONTRATTO PERFETTO AD EFFICACIA OBBLIGATORIA - VENUTA AD ESISTENZA DELLA COSA - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - OBBLIGHI DELLE PARTI - INOSSERVANZA - EFFETTI - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA DELLA GARANZIA PER VIZI E PER DIFETTO DELLE QUALITA - APPLICAZIONE IN TEMA DI VENDITA DI FRUTTO.*
VENDITA - VENDITA DI COSE FUTURE - NOZIONE - CONTRATTO PERFETTO AD EFFICACIA OBBLIGATORIA - VENUTA AD ESISTENZA DELLA COSA - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA - OBBLIGHI DELLE PARTI - INOSSERVANZA - EFFETTI - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA DELLA GARANZIA PER VIZI E PER DIFETTO DELLE QUALITA - APPLICAZIONE IN TEMA DI VENDITA DI FRUTTO.*
La vendita di cosa futura, costituisce, non un contratto in formazione i cui effetti definitivi siano destinati a prodursi nel momento in cui la cosa venga ad esistere, ma un negozio perfetto ab initio avente per oggetto la res sperata o in fieri (ammissibile ex art 1348 cod civ) e con contenuto ed effetti obbligatori, che puo comprendere a carico del venditore una attivita specifica che concorra alla produzione della cosa o alla nascita del diritto. Il venire ad esistenza della cosa o il nascere del diritto determina il prodursi degli effetti traslativi della vendita e pertanto l'acquisto della cosa che, trattandosi di frutti, si verifica con la semplice separazione senza necessita di materiale consegna o presa di possesso (art 1472 cod civ). pertanto da quel momento il venditore e tenuto a far si che l'acquirente possa esercitare il suo diritto di proprieta, e cosi a lasciare raccogliere i frutti se questo fu l'oggetto della vendita; mentre il compratore deve provvedere utilmente allo Esercizio del diritto, od al ritiro del prodotto, ovvero alla raccolta dei frutti, di cui ha assunto l'Obbligo. L'inadempimento colpevole dell'uno o dell'altro dei contraenti determina i normali effetti della inadempienza contrattuale in genere e dell'inadempienza del contratto di vendita in particolare, in ogni caso il risarcimento del danno, valendo fra l'altro le regole ordinarie della garanzia per vizi o della Mancanza di qualita. Conseguentemente se trattasi di vendita di frutti futuri che il compratore siasi rifiutato di raccogliere con l'addurre il difetto della qualita promessa, il predetto contraente che non ha adempiuto all'Obbligo della raccolta, abbia o meno determinato la perdita del prodotto, deve provare il difetto allegato, le cui conseguenze saranno diverse a seconda che lo stesso, se in realta sussistente, possa imputarsi o meno al venditore a causa di una colpevole inefficiente coltivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)