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Sez. 5 - , Ordinanza n. 15179 del 01/06/2021 (Rv. 661658 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Accertamento tributario - Giudizio di cassazione - Cause decise separatamente nel merito - Causa pregiudicante e causa pregiudicata - Annullamento dell’accertamento pregiudicante - Nullità dell’accertamento pregiudicato - Rinvio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661658-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia di accertamento tributario, in presenza di cause decise separatamente nel merito, la nullità dei giudizi pregiudicati non deve essere dichiarata nel processo di cassazione, qualora sia divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l'annullamento dell'accertamento pregiudiziale, atteso che, in tale caso, disporre il rinvio del giudizio pregiudicato contrasterebbe con i principi, aventi fondamento costituzionale, di economia processuale e di ragionevole durata del processo; pertanto tali giudizi sono definibili in sede di legittimità con decisione nel merito di annullamento anche dell'accertamento pregiudicato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)