Sez. 3, Sentenza n. 164 del 17/01/1996 Cc. (dep. 06/02/1996) Rv. 204317 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Decreto - Richiesta di riesame | Riesame - Procedimento - Atti e documenti prodotti in udienza - Possibilità del Tribunale di tenerne conto - Sussistenza - Termine a difesa per l'esame di tali atti - Concessione - Necessità - Esclusione - Fattispecie: relazione di consulente tecnico del P.M..
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Decreto - Richiesta di riesame
In sede di riesame di provvedimento di sequestro probatorio, il tribunale può tener conto di atti e documenti prodotti dalle parti all'udienza e non facenti parte di quelli depositati in precedenza. Tali atti e documenti possono essere acquisiti o formati sia anteriormente che successivamente al deposito degli atti in cancelleria ed a seguito della loro produzione non deve essere concesso un termine per l'esame degli stessi. (Fattispecie relativa a ritenuta infondatezza di motivo di ricorso col quale era stata dedotta l'irritualità della produzione della relazione del consulente tecnico del P.M. in sede di discussione delle istanze di riesame, con conseguente violazione dei diritti della difesa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)