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Sez. 6, Sentenza n. 2506 del 13/11/2003 Ud. (dep. 24/01/2004) Rv. 227891 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE | Nuovo testo introdotto dall'art. 24 legge 12 dicembre 2002 n. 273 - Perseguibilità a querela - Riguarda tutte le ipotesi previste dall'art. 642 cod. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227891-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE

In tema di reato di fraudolenta distruzione della cosa propria, la novella introdotta al secondo comma dell'art. 642 cod. pen. dall'art. 24 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, secondo cui si procede "a querela di partè, si riferisce ad entrambe le forme (semplice o aggravata) in cui il reato può consumarsi, rispettivamente previste dal primo e dal secondo comma.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 642 CORTE COST., Legge 12/12/2002 num. 273 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)