Sez. 1, Sentenza n. 2429 del 28/06/1976 (Rv. 381212 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - PARTE CONDANNATA AL PAGAMENTO - CARENZA D'INTERESSE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - PARTE CONDANNATA AL PAGAMENTO - CARENZA D'INTERESSE.*
La parte condannata al pagamento delle spese giudiziali non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione emesso a favore del difensore della controparte, sia perche per essa e del tutto indifferente effettuare il pagamento nelle mani della parte vittoriosa o del difensore, sia perche anche il pagamento eseguito in favore di quest'ultimo ha effetto liberatorio, in virtu del provvedimento di distrazione. (V 2078/74, mass n 370375).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)