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Sez. 5, Sentenza n. 25560 del 03/12/2014 (Rv. 633478 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Acquisto di un fabbricato rurale - Acquirente che non eserciti attività agricola - Perdita del carattere rurale - Inapplicabilità del regime agevolato.
Stato
decisa il 2014-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633478-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'imposta di registro, non può tenersi conto dell'originario carattere rurale del fabbricato qualora l'acquirente non eserciti un'attività agricola, sicché, in conseguenza della carenza, da parte sua, dei requisiti soggettivi, il bene perde, al momento della vendita, le caratteristiche di ruralità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)