Sez. 3, Sentenza n. 7769 del 05/07/1988 Ud. (dep. 30/05/1989) Rv. 181425 - 01
ACQUE - TUTELA DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI IN PUBBLICHE FOGNATURE O INSEDIAMENTI CIVILI IN ESSE NON DEFLUENTI - NORMATIVA STATALE - DISCIPLINA REGIONALE - CARATTERE INTEGRATIVO - CONTENUTO PIÙ RESTRITTIVO DELLA AUTORIZZAZIONE REGIONALE - POSSIBILITÀ.*
ACQUE - TUTELA DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI IN PUBBLICHE FOGNATURE O INSEDIAMENTI CIVILI IN ESSE NON DEFLUENTI - NORMATIVA STATALE - DISCIPLINA REGIONALE - CARATTERE INTEGRATIVO - CONTENUTO PIÙ RESTRITTIVO DELLA AUTORIZZAZIONE REGIONALE - POSSIBILITÀ.*
La lettera e la ratio della legge merli sono ispirate al principio di una valutazione preventiva della compatibilità di tutti gli scarichi alle esigenze di tutela dell'ambiente in una delle risorse fondamentali, l'acqua. La eventuale disciplina regionale prevista dall'art. 14 della legge n. 319/1976 ha funzione soltanto integrativa della normativa statale, che stabilisce per tutti gli scarichi sia l'Obbligo della autorizzazione sia quello della osservanza di limiti tabellari. Non bisogna, dunque, confondere l'autorizzazione che è sempre necessaria in base alla legge nazionale, con il suo "contenuto" che può essere meglio "definito" dalle regioni, con prescrizioni più restrittive in Sede di recupero della qualità delle acque.*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)