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Sez. L, Sentenza n. 16181 del 25/07/2011 (Rv. 618724 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Prescrizione decennale - Sospensione per un triennio ex art. 2, comma diciannovesimo, d.l. n. 463 del 1983 - Decorrenza.
Stato
decisa il 2011-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618724-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

La sospensione dei termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione รจ affidata all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o all'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro, prevista dall'art. 2, comma diciannovesimo, del d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 683 del 1983, decorre dal 10 gennaio 1983, data di pubblicazione del d.l. n.3 del 1983, poi reiterato, che per primo prevedeva detta sospensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/01/1983 num. 3, Decreto Legge 12/03/1983 num. 463 art. 2 com. 19 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)