Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi
Testo in vigore al
Titolo I. Dei soggetti
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonche' ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente.
2. L'obbligo di iscrizione all'assicurazione sussiste anche se gli interessati abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184.
3. Per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti, l'assicurazione di cui alla presente legge e' regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
1. Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, sempreche' per tale attivita' non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualita' di lavoratori dipendenti o di apprendisti.15
2. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
3. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonche' le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.
Art. 3
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali, istituite con l'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, trasmettono all'Istituto nazionale della previdenza sociale copia degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali aggiornati alla data predetta con l'indicazione delle complete generalita' degli iscritti, della loro qualita' di titolare o di familiare coadiutore, nonche' della data di inizio dell'attivita'. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresi', il rapporto con il titolare e il grado di parentela.
Art. 4
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le notificazioni di cui agli articoli 7, commi primo e secondo, e 9, commi terzo e quinto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono effettuate anche ai fini dell'assicurazione per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e debbono comprendere, per ciascun soggetto, le complete generalita', la sua qualita' di titolare o di familiare coadiutore, nonche' la data di inizio o di cessazione dell'attivita' oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi.
2. Le predette notificazioni devono essere eseguite a tutte le persone soggette all'obbligo assicurativo a norma dei precedenti articoli 1 e 2 nonche' all'istituto nazionale della previdenza sociale.
3. Entro il termine stabilito dal terzo comma del citato articolo 7 per la comunicazione alle Casse mutue provinciali, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della citata legge n. 1397, comunicano anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale le iscrizioni e le cancellazioni dagli elenchi nominativi, con l'indicazione, per ciascun iscritto o cancellato, delle complete generalita', della sua qualita' di titolare o di familiare coadiutore, nonche' della data di inizio o di cessazione dell'attivita' oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi medesimi.
4. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresi', il rapporto con il titolare e il grado di parentela.
Titolo II. Degli organi
Art. 5
1. E' istituita presso l'istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge.5
Art. 6
1. Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' istituito un Comitato di vigilanza per la Gestione del quale fanno parte:
a) il presidente dell'Istituto, che lo presiede;
b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;c) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non
inferiore a quella di direttore di sezione;d) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;
e) il direttore generale dell'Istituto;
f) tre rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti ed un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
2. Il presidente dell'Istituto ha facolta' di farsi sostituire da un suo rappresentante a norma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
3. I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed f) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.
Art. 7
1. Spetta al Comitato di vigilanza:
1) vigilare sulla regolarita' del versamento dei contributi dovuti alla Gestione e della liquidazione delle prestazioni;
2) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i ricorsi in materia di contributi, di prestazioni e, in genere, contro i provvedimenti concernenti l'attuazione della presente legge;
3) formulare tempestivamente le previsioni sullo andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;
4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;
5) dare parere sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attivita' della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
6) dare parere sulla misura dei contributi.
Art. 8
1. Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 9
1. Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Titolo III. Del finanziamento
Art. 10
1. Alla copertura dell'onere derivante alla Gestione dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i seguenti contributi degli assicurati:
1) un contributo base, nella misura stabilita per la classe terza della Tabella A, allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;
2) un contributo per l'adeguamento delle pensioni stabilito nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, nella misura di lire 1.200 mensili. La misura del contributo, nonche' l'aliquota da trasferire al Fondo sociale ai sensi del successivo articolo 16 potranno essere modificate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza della Gestione in relazione al fabbisogno della Gestione stessa determinato dalle risultanze di bilancio ed al fine di garantire un apporto al Fondo sociale che, in aggiunta al contributo dello Stato di cui al successivo articolo 15, consenta nel quinquennio 1965-1969 la copertura degli oneri per la corresponsione della pensione sociale ai titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti istituita dalla presente legge.
Art. 11
1. I contributi a carico degli assicurati di cui all'articolo precedente sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali, applicandosi, per la compilazione e la pubblicazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme della legge 27 novembre 1960, n. 1397.
2. Avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione nei ruoli e' ammesso ricorso da parte degli interessati al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli.
3. Il ricorso avverso l'iscrizione in ruolo non sospende la riscossione ed e' ammesso solo per errore materiale, duplicazione, ovvero per iscrizione di partite contestate in sede di formazione degli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
4. La decisione del Comitato di vigilanza e' definitiva.
5. I contributi relativi ad attivita' che hanno dato titolo alla
iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1, anche se prestate per periodi antecedenti alla iscrizione stessa, si prescrivono con il decorso di tre anni dalla data di scadenza dell'ultima rata dei ruoli ordinari con cui i contributi stessi dovevano essere posti in riscossione.
6. Non sono ammessi versamenti di contributi per periodi coperti dalla prescrizione.
Art. 12
1. I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa.17
2. Sono abrogati e sostituiti dal precedente comma, l'articolo 7 - ultimo comma - della legge 4 luglio 1959, n. 463, e l'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Art. 13
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani dagli iscritti all'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge ed alla assicurazione obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani, il relativo contributo nell'aliquota prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124.
2. L'aliquota predetta si applica sulla misura minima di retribuzione indicata dalla Tabella A allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, per la classe di contribuzione presa a riferimento per la determinazione del contributo base.
3. Dalla stessa data il contributo di cui al primo comma e' dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, assicurati obbligatoriamente per l'invalidita' e la vecchiaia, nella misura di lire 0,50 per giornata accertata ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
4. I contributi di cui ai precedenti commi sono riscossi unitamente al contributo dovuto dalle categorie stesse per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
5. Le somme riscosse sono versate dalle gestioni interessate all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rate semestrali posticipate.
Titolo IV. Pensione sociale
Art. 14
1. I titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, istituita dalla presente legge, hanno diritto alla pensione sociale a carico del Fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, da erogare secondo le disposizioni contenute nella legge medesima.
Art. 15
1. Il contributo a carico dello Stato di cui all'articola 3, lettera a), della legge 21 luglio 1965, n. 903, e' maggiorato, per il quinquennio 1965-69, in conseguenza dell'estensione della pensione sociale prevista dall'articolo precedente, dell'importo di lire venti miliardi da corrispondere, a decorrere dall'anno 1966 e sino all'anno 1970, in ragione di quattro miliardi di lire all'anno.
2. All'onere di lire quattro miliardi, derivante allo Stato dall'applicazione del presente articolo per l'anno 1966, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16
1. La Gestione, per gli anni 1965-69, versera' al Fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari al 75 per cento del gettito annuo del contributo dovuto dalla categoria interessata per l'adeguamento delle pensioni a norma del precedente articolo 10.
Titolo V. Delle prestazioni
Art. 17
1. L'eta' minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per le persone assicurate ai sensi della presente legge, e' stabilita al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne.
2. Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidita' disciplinato dall'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, le persone assicurate ai sensi della presente legge sono equiparate agli impiegati.
Art. 18
1. In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1979, sono ammessi alla liquidazione della pensione stessa coloro che abbiano gia' compiuto o compiano rispettivamente l'eta' di 65 anni se uomini e di 60 anni se donne e risultino iscritti, d'ufficio o in base a denuncia presentata entro la data del 31 dicembre 1963, continuativamente fino all'anno di pensionamento, negli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali in qualita' di titolari o di familiari coadiutori e possano far valere il numero di contributi mensili versati per attivita' soggette all'obbligo assicurativo a norma della presente legge, indicato, per ciascun anno, nel seguente prospetto:
Anni Contributi
1966........................................... 12
1967........................................... 24
1968........................................... 36
1969........................................... 48
1970........................................... 60
1971........................................... 72
1972........................................... 84
1973........................................... 96
1974........................................... 108
1975........................................... 120
1976........................................... 132
1977........................................... 144
1978........................................... 156
1979........................................... 168
Coloro che in qualita' di titolari o di familiari coadiutori risultano iscritti negli elenchi nominativi, d'ufficio o in base a denuncia presentata dopo il 31 dicembre 1963, ma comunque entro l'anno di entrata in vigore della presente legge, sono ugualmente ammessi al pensionamento con i requisiti di eta', di contribuzione e di continuativa iscrizione previsti dal comma primo del presente
articolo, ma la corresponsione delle rate di pensione e' ritardata di
un anno, di due anni o di tre anni a seconda che l'iscrizione risulti essere stata effettuata rispettivamente negli anni 1964, 1965 e 1966.
Ai soggetti considerati nel precedente comma e limitatamente
nell'anno o negli anni per i quali non compete il pagamento delle rate di pensione, non si applicano le norme di cui agli articoli 12-sub 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per quanto concerne il differimento della decorrenza della pensione in conseguenza della tardiva presentazione della domanda.
Per gli agenti e i rappresentanti di commercio e per gli agenti delle librerie di stazione che non risultano iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali entro la data del 31 dicembre 1963, si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo, se gli stessi risultano iscritti rispettivamente all'E.N.A.S.A.R.C.O. o all'E.N.P.D.E.D.P. prima di tale data.
Art. 19
1. Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione istituita dalla presente legge e' fissato, per tutte le categorie di pensioni, in lire 12.000 mensili.
2. Il trattamento minimo di cui al comma precedente non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto.3457899a1011121314
3. L'assicurato, all'atto della presentazione della domanda di pensione, e' tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i trattamenti di pensione di cui fruisce e per i quali ha presentato domanda di liquidazione. Il titolare di pensione e' tenuto a comunicare all'Istituto medesimo, entro 30 giorni, le nuove liquidazioni e le variazioni della misura delle pensioni di cui e' in godimento.
Titolo VI. Coordinamento degli ordinamenti pensionistici dei lavoratori autonomi e norme sull'assicurazione facoltativa
Art. 20
1. I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' con quelli relativi ad altra attivita' autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
2. In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione predetta:
a) alla data della domanda, per la pensione di invalidita';
b) al compimento dell'eta' prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia;
c) alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai superstiti.