Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 177 del 1993
Massime (1)
Massima n. 19312
- Pensioni
- Pensioni previdenziali
- Somme corrisposte indebitamente
- Irripetibilità
- Condizioni
- Disciplina più restrittiva di quella stabilita con legge precedente in forza di norma dichiarata interpretativa, ma in realtà innovativa
- Applicabilità anche ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore
- Lamentata irragionevolezza e violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge, di indipendenza della magistratura, nonché dei diritti alla giusta retribuzione e all'assicurazione di mezzi adeguati per le esigenze di vita
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità delle questioni in conseguenza di precedente sentenza con la quale la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data. - S. n. 39/1993; O. n. 119/1993.
Norme impugnate
- art. 13, comma 1, legge 30 dicembre 1991, n. 412
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1992 dal Tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Iolanda Chiodini e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;
punto 1
Ritenuto che nel corso del giudizio di appello proposto da Iolanda Chiodini contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) perché, in riforma della sentenza di primo grado, fosse dichiarata l'irripetibilità delle somme erogate per il periodo 1° agosto 1984-31 dicembre 1988 a titolo di integrazione al minimo sulla pensione di vecchiaia della quale la ricorrente era titolare, somme che l'Istituto assumeva indebitamente riscosse, il Tribunale di Mantova, con ordinanza emessa il 9 ottobre 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica);
che la norma impugnata stabilisce che l'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista per il recupero di prestazioni indebite opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato; la stessa norma prevede inoltre che l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite;
che, ad avviso del giudice rimettente, tale disposizione violerebbe gli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
punto 2
Considerato che con sentenza n. 39 del 1993 la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data;
che pertanto la relativa questione va dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 119 del 1993);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione, dal Tribunale di Mantova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze